25 Novembre 2024 - 06:08

Pdl Caon (FI) su apertura nuovi casinò: ecco la proposta

Legalizzare l’apertura delle case da gioco e della prostituzione per destinare le maggiori entrate fiscali e i proventi delle sanzioni applicate alle due attività sopra indicate al Fondo per le

30 Marzo 2019

Legalizzare l’apertura delle case da gioco e della prostituzione per destinare le maggiori entrate fiscali e i proventi delle sanzioni applicate alle due attività sopra indicate al Fondo per le politiche della famiglia.

E’ quanto si legge nella proposta di legge presentata ieri alla Camera dei Deputati dall’on. Roberto Caon di Forza Italia.

 

L’articolato – L’articolo 1 detta le finalità della legge: legalizzare l’apertura delle case da gioco e della prostituzione e destinare le maggiori entrate fiscali e i proventi delle sanzioni applicate alle due attività sopra indicate al Fondo per le politiche della famiglia

L’articolo 2 delega il governo ad emanare entro 6 mesi un decreto legislativo recante norme per l’apertura e il funzionamento delle case da gioco al fine di regolamentare il gioco d’azzardo, di contrastare il gioco non autorizzato e clandestino, nonché di garantire un maggiore sviluppo all’industria turistica. I comuni, per il tramite delle Regioni inoltrano al Ministro dello sviluppo economico le relative domande. L’articolo detta i principi necessari a regolare il fenomeno. Tra di essi si prevede la destinazione al Fondo per le politiche della famiglia del 10 per cento delle vincite e delle maggiori entrate erariali derivanti dalle nuove attività.

Gli articoli da 3 a 6 regolamentano la legalizzazione della prostituzione. In questo caso si è preferito optare per una regolazione diretta, delegando al Governo (articolo 6 commi 1 e 2) le modifiche alle norme penali e delle norme di coordinamento con le nuove disposizioni, necessarie ad attuare la legalizzazione.

L’attività di prostituzione può essere svolta in forma autonoma o associata, è inclusa tra le attività di piccola impresa e artigianato. E’ soggetta a controlli di polizia e sanitari e può essere esercitata solo previo rilascio di uno specifico documento autorizzativo da parte delle Prefetture.

Può essere esercitata solo in luoghi chiusi (centri erotici o in abitazioni). Anche in questo caso i proventi di registrazione, fiscali e delle sanzioni sono riversati al Fondo per le politiche della famiglia.

L’articolo 5 contiene misure di prevenzione sanitaria (l’uso obbligatorio del profilattico oltre alle rigide previsioni sanitarie per l’esercizio dell’attività, quali ad esempio l’obbligo di analisi trimestrali) e di reinserimento dei soggetti che intendono cessare l’attività di prostituzione.

 

 

La riforma delle case da gioco – Nel nostro Paese la disciplina che riguarda le case da gioco risente ancora di una impostazione datata ed è regolata attraverso deroghe al codice penale. Da anni è atteso un intervento legislativo chiaro ed esaustivo per disciplinare il fenomeno. La normativa vigente, infatti, risulta incoerente ed incapace di disciplinare in modo organico l’intero settore. Il gioco può essere un’occasione di sviluppo del turismo e delle attività economiche.

Con questo disegno di legge proponiamo di modificare l’attuale disciplina in materia di case da gioco, consentendone l’apertura nelle località a vocazione turistica e soprattutto cambiando l’impostazione attuale che vede l’apertura delle case da gioco come una deroga al codice penale, da richiedere a chi si occupa dell’ordine pubblico, cioè il Ministero dell’interno.

Saranno i comuni, per il tramite delle Regioni a chiedere l’apertura di nuove case da gioco al Ministro per lo sviluppo economico, che le autorizzerà di concerto con il Ministro dell’interno per le questioni inerenti l’ordine pubblico e di concerto con il Ministro dell’economia e finanze per le questioni che riguardano tutte le problematiche fiscali connesse con il gioco d’azzardo.

Tra gli Stati membri dell’Unione  è senz’altro l’Italia il Paese che più risente di questa disomogeneità legislativa che finisce per penalizzare, inevitabilmente, l’industria turistica nazionale.

La contraddittorietà si coglie nella vigenza degli articoli del codice penale che, dal 718 al 722, prevedono e sanzionano come ipotesi di reato l’esercizio di «giuochi d’azzardo», nonostante siano operanti sul territorio nazionale quattro case da gioco all’interno delle quali è possibile esercitare «legalmente» l’attività e nonostante si sia sviluppato un giro d’affari colossale legato ai giochi di ogni tipo. Questo rappresenta il paradigma del paradosso legislativo.

Lo Stato, da par suo, ha visto crescere in modo esponenziale le entrate fiscali legate ad ogni sorta di gioco o lotteria. Bisogna ricondurre il gioco alla sua più opportuna vocazione, quella di intrattenere i vacanzieri nei periodi di vacanza o di villeggiatura.

 

 

La regolazione della prostituzione – Da molti anni in Italia si è presentata all’opinione pubblica la possibilità che il fenomeno della prostituzione possa essere regolamentato in forme diverse da quella attuale, astrattamente illegale, di fatto diffusissima e incontrastata. Nel corso degli ultimi anni si è considerata la prostituzione un fenomeno sociale largamente diffuso e tendenzialmente accettato e si è riconosciuto, altresì, che essa possa essere regolarizzata in un quadro normativo che la renda soggetta a regole, tributi e divieti.

La cosiddetta legge Merlin, legge 20 febbraio 1958, n. 75, recante «Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui», ha segnato la fine della prostituzione regolamentata e la chiusura delle case di tolleranza, che per molti versi costituivano un sistema di sfruttamento delle donne.

Dal punto di vista del raggiungimento degli obbiettivi che la legge si prefiggeva, invece, oggi si assiste a uno scenario nel quale la prostituzione è in gran parte organizzata e sfruttata da organizzazioni criminali internazionali che espandono le loro propaggini anche nel territorio italiano.

Ben lungi, quindi, dall’essere riuscita a eliminare del tutto la prostituzione, la legislazione vigente crea meccanismi di scarsa protezione per le persone che autonomamente e in piena e consapevole libertà decidono di dedicarsi all’esercizio della prostituzione. Queste, infatti, si trovano a non poter prendere in locazione appartamenti per esercitarvi la prostituzione poiché la legge Merlin colpisce con il reato di favoreggiamento il proprietario di immobili che conceda in locazione un appartamento dove poi viene esercitata la prostituzione.

Oggi, perciò, la prostituzione viene vissuta in una situazione di semi–illegalità nella quale generalmente sono fuori controllo i più vari abusi: la prostituzione per costrizione attuata in condizioni di lavoro degradanti, i maltrattamenti e altri delitti che gravitano intorno allo sfruttamento delle persone.

Sembrerebbe arrivato il momento socialmente e, quindi, politicamente favorevole per ripensare gli strumenti che hanno contrastato la prostituzione fino ad oggi, attraverso un approccio che prenda in considerazione le gravi problematiche che caratterizzano il tema, per porre un freno alla tratta degli esseri umani, alla violenza diffusa e allo sfruttamento della prostituzione in spregio ai più basilari diritti delle persone.

Con la presente proposta la prostituzione sarebbe considerata come un lavoro, cioè un fatto sociale pienamente accettato, ma necessariamente soggetto a regole, divieti, facoltà, poteri, obblighi e diritti per consentire che la prostituzione possa essere esercitata nel rispetto dei sentimenti di decoro e dell’emotività dei soggetti anche contrari nonché dei minori.

In un contesto siffatto si riuscirebbe a ridare il dovuto rispetto alla dignità e alla libertà di tutti i soggetti coinvolti, sia gli operatori della prostituzione, sia i cittadini che male sopportano che la prostituzione sia esercitata nei luoghi più diversi.

 

 

PressGiochi

 

Caon (FI) a PressGiochi: “Aprire nuovi casinò per reperire fondi da destinare a politiche per la famiglia”

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