22 Novembre 2024 - 09:55

Parere favorevole del Cds allo schema di regolamento ministeriale sul bingo a distanza

Il Tar Sicilia accoglie ricorso di un gestore: “Non si estendono alle concessioni dei Monopoli le vicende relative al Lotto” Il Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi,

13 Settembre 2017

Il Tar Sicilia accoglie ricorso di un gestore: “Non si estendono alle concessioni dei Monopoli le vicende relative al Lotto”

Il Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, ha dato parere favorevole allo  Schema di regolamento ministeriale recante disciplina del gioco del bingo con partecipazione a distanza, predisposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Come spiega il CDS:

“Con lo schema di decreto in esame l’Amministrazione provvede ad armonizzare pienamente anche la disciplina del bingo a distanza al descritto quadro normativo, elevando al livello di decreto ministeriale le regole essenziali su modalità e tempi di gioco e sui compensi. La stessa Amministrazione, come è ovvio, valuterà se e in che misura intervenire anche sulla disciplina tecnica e di dettaglio all’esito dell’entrata in vigore del presente regolamento, superando il citato decreto direttoriale del 24 maggio 2011. Tutto ciò premesso, il decreto in esame si compone di quattro articoli sui cui contenuti questa Sezione non ha particolari rilievi da formulare, risultando gli stessi pienamente corrispondenti alla divisata finalità di delineazione delle regole essenziali del gioco in relazione agli aspetti suindicati e non ravvisandosi criticità né nella tecnica redazionale né – nei limiti del sindacato di legittimità consentito nella presente sede – quanto al merito delle disposizioni introdotte.

L’articolo 1 individua l’oggetto del regolamento nella disciplina delle modalità di gestione e di raccolta del gioco del bingo effettuato con partecipazione a distanza.

L’articolo 2 si compone di tre commi: nel primo di essi, il gioco in oggetto viene definito precisando che esso consiste nell’estrazione progressiva di massimo 100 elementi alfanumerici o simbolici e prevede l’assegnazione di uno o più premi, avendo i giocatori come unità di gioco una o più cartelle su cui sono visualizzati elementi diversi, in numero prestabilito tra quelli oggetto di estrazione, determinati dal generatore di numeri casuali; nel secondo comma sono stabiliti i tempi di gioco, prevedendosi che esso può essere offerto per sette giorni alla settimana senza limitazione di orari, secondo le modalità stabilite con provvedimenti dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, dai concessionari autorizzati ai sensi dell’articolo 24, comma 13, della legge nr. 88 del 2009; nel terzo comma, attuando puntualmente la previsione primaria, si fa rinvio a provvedimenti dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli per la definizione delle condizioni generali di gioco, delle regole tecniche e della posta unitaria di partecipazione al gioco, nonché di ogni ulteriore aspetto.

L’articolo 3 interviene sugli aspetti fiscali, stabilendo:

– che al gioco del bingo a distanza si applica l’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, nr. 504, e il compenso per il controllore centralizzato del gioco, nella misura dell’1% del prezzo di vendita delle cartelle, ai sensi del citato articolo 10, comma 9-septies, del d.l. nr. 16 del 2012 (comma 1);

– che l’imposta unica è stabilita, ai sensi dell’articolo 1, comma 945, della legge 28 dicembre 2015, nr. 208, in misura del 20% delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore (comma 2);

– che le modalità di versamento dei predetti importi, l’importo minimo da destinare al montepremi, l’importo da destinare al jackpot e la misura del compenso del concessionario saranno definiti con successivi provvedimenti dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (comma 3).

L’articolo 4 disciplina l’entrata in vigore del regolamento, fissandola al giorno stesso della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale”.

Unica segnalazione del Consiglio di Stato sull’ultimo punto relativo alla pubblicazione in GU.

“Quanto a quest’ultima disposizione, la Sezione non coglie le ragioni di siffatta urgenza, tenuto conto che stabilire l’entrata in vigore del regolamento alla data stessa della sua pubblicazione potrebbe creare problemi applicativi; pertanto, si invita l’Amministrazione a valutare l’opportunità di differire l’entrata in vigore del decreto quanto meno al giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale”.

 

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