A distanza di poche ore, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia torna a respingere le richieste di istanza cautelare presentate nei ricorso promossi da alcune società del gioco pubblico
A distanza di poche ore, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia torna a respingere le richieste di istanza cautelare presentate nei ricorso promossi da alcune società del gioco pubblico e dall’Associazione nazionale Sapar contro l’ordinanza n. 275/OS del 12.12.2019 del Sindaco di Palermo avente ad oggetto la determinazione delle distanze minime dai luoghi definiti “sensibili” per l’utilizzo degli apparecchi da gioco e l’ubicazione da sale da gioco e sale scommesse e disciplina degli orari relativi a tali attività.
Secondo il tribunale, indipendentemente da ogni preliminare valutazione sulla sussistenza legittimazione ad agire e l’interesse al ricorso in capo ai singoli ricorrenti, e del fumus boni iuris – allo stato, e fino alla prossima camera di consiglio per la trattazione collegiale, non appaiono sussistere i presupposti per la concessione di una misura cautelare provvisoria, in quanto a causa della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, l’art. 2, comma 1, lett. c) del D.P.C.M. 8 marzo 2020 ha comunque sospeso le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati fino al 3 aprile 2020.
PressGiochi
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