Il Tar per il Veneto ha quest’oggi respinto il ricorso di una sala giochi contro il provvedimento del Sindaco di Padova che aveva imposto la chiusura dell’esercizio per la durata
Il Tar per il Veneto ha quest’oggi respinto il ricorso di una sala giochi contro il provvedimento del Sindaco di Padova che aveva imposto la chiusura dell’esercizio per la durata di tre mesi, al fine di fronteggiare la grave situazione di degrado e di pericolo per l’incolumità pubblica venutasi a creare nella zona.
“La sala giochi gestita dal ricorrente e il tratto di strada ad essa adiacente, – ha spiegato il giudice amministrativo respingendo il ricorso – costituiscono punto di aggregazione e di ritrovo per soggetti pregiudicati dediti al traffico e al consumo di sostanze stupefacenti; tanto che durante un controllo è stata rintracciata, nel locale in questione, nascosta dietro uno degli apparecchi da gioco, della sostanza stupefacente. Al contempo, va dato atto dei poteri che l’attuale formulazione del disposto di cui al comma 4 dell’art. 54 D.lgs. 267/00 attribuisce al Sindaco al fine di fronteggiare situazioni di pericolo per la sicurezza urbana.
Ne consegue che il provvedimento impugnato risulta adeguatamente motivato circa la necessità di intervenire con nuove misure che consentano di ridurre o attenuare la presenza in loco di tale genere di persone”.
Il giudice ha quindi confermato che la valutazione effettuata dal Sindaco di Padova al fine di intervenire con i rimedi contestati – onde arginare i fenomeni di degrado che compromettono la sicurezza urbana – non sia, sotto il profilo della valutazione di merito da questi effettuata, illogica o sproporzionata o comunque ingiustificata, e ha quindi respinto il ricorso.
PressGiochi
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