La terza sezione del Consiglio di Stato ha accolto il ricorso del Codacons in tema di gioco d’azzardo ribaltando la precedente sentenza del Tar Lazio e ordinando al Tribunale amministrativo
La terza sezione del Consiglio di Stato ha accolto il ricorso del Codacons in tema di gioco d’azzardo ribaltando la precedente sentenza del Tar Lazio e ordinando al Tribunale amministrativo di pronunciarsi di nuovo sulle istanze dell’associazione dei consumatori, giungendo ad una decisione che rispetti il contradditorio e il diritto di difesa delle parti in causa.
Nello specifico il Consiglio di Stato ha ritenuto fondate le censure contro la designazione dei componenti l’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo ed il fenomeno della dipendenza, da cui il Codacons era stato escluso.
Il Consiglio di Stato che, nelle sentenza emessa oggi (Presidente Giovanni Pescatore, Relatore Umberto Maiello) scrive:
“le appellanti contestano l’omessa esplicitazione dei criteri per procedere alle nomine e l’omessa motivazione sulle stesse, all’uopo richiamando principi giurisprudenziali già affermati in una vicenda di contenuto sostanzialmente analogo […] nel caso di specie è mancata, ancora una volta, la predeterminazione dei parametri per la corretta individuazione delle associazioni rappresentative “delle famiglie e dei giovani” e di quelle “operanti nel settore”, di guisa che i provvedimenti del 12 agosto e del 2 dicembre 2019 qui impugnati sarebbero illegittimi in quanto sottratti ad una effettiva verifica di legittimità e liberi da oneri istruttori e motivazionali altrimenti dovuti […]
Orbene, muovendo da tali considerazioni, e dunque rilevata la non manifesta infondatezza della suddetta questione, va rilevata d’ufficio la incompletezza del contraddittorio in primo grado, essendo stato il ricorso introduttivo proposto, oltre che verso le Amministrazioni odierne appellate, nei confronti solo di alcuni dei soggetti controinteressati, non risultando evocati – né in sede di introduzione del giudizio né in prosieguo ai sensi dell’articolo 49 c.p.a. – legittimi contraddittori, quali ad esempio ANCI, l’Autorità garante per l’Infanzia, l’Agesc, chiamati a comporre l’Osservatorio e che evidentemente subirebbero pregiudizio dall’annullamento dei provvedimenti impugnati, ovvero le stesse persone fisiche designate a comporre l’organo, che vantano un interesse autonomo a conservare lo specifico munus.
Il giudizio di primo grado si è dunque svolto a contraddittorio non integro e tale circostanza costituisce, ex se, una violazione del diritto di difesa, che è costituzionalmente garantito dall’art. 111 Cost. a tutte le parti.
Tanto comporta l’annullamento della sentenza appellata, con conseguente rimessione della causa al giudice di primo grado per la necessaria chiamata in giudizio di tutti i soggetti controinteressati rimasti pretermessi secondo le coordinate suesposte (soggetti legittimati a comporre l’Osservatorio e persone all’uopo designate in via stabile), in modo da pervenire alla decisione del merito della controversia a contraddittorio completo”.
Dunque ora il Tar dovrà di nuovo pronunciarsi sul ricorso del Codacons, valutando i criteri seguiti per l’individuazione dei componenti l’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo ed il fenomeno della dipendenza, la sussistenza di conflitti di interessi in capo ad alcuni soggetti che fanno parte dell’Osservatorio, e la legittimità dell’esclusione del Codacons dall’organismo, garantendo il contradittorio tra le parti e il diritto di difesa di tutti gli enti coinvolti.
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