31 Gennaio 2025 - 01:17

Online: la Lettonia introduce l’obbligo di specificare sui siti internet l’ubicazione delle aziende

Nureci (OR). Incontro in comune sulle “new addictions” Approda in Commissione europea il progetto di legge della Lettonia che introduce l’obbligo per le imprese di specificare la loro ubicazione sul

28 Novembre 2016

Nureci (OR). Incontro in comune sulle “new addictions”

Approda in Commissione europea il progetto di legge della Lettonia che introduce l’obbligo per le imprese di specificare la loro ubicazione sul loro sito Internet e per le persone fisiche che svolgono attività individuali di precisare la seconda parte del loro codice di identificazione personale. Tale obbligo riguarderà anche i siti di gioco.

 

Il progetto di legge prevede il diritto per l’amministrazione tributaria statale di decidere in merito alla disattivazione dei nomi di dominio nei seguenti casi:
• un contribuente utilizza un sito Internet per effettuare operazioni commerciali non registrate in uno spazio economico della Lettonia;
• un soggetto non residente (operatore economico straniero) utilizza un sito Internet in uno spazio economico della Lettonia, laddove tale attività costituisca una stabile organizzazione ai sensi della normativa e tale soggetto non residente non sia iscritto nel registro delle imprese come stabile organizzazione o come filiale;
• un contribuente utilizza un sito Internet per effettuare operazioni commerciali in uno spazio economico della Lettonia e non ha registrato tale sito come unità strutturale;
• si sono verificate ripetute violazioni dei requisiti di cui all’articolo 15, paragrafo 3, della presente legge (i dati del contribuente non sono stati indicati sul sito Internet). Se l’indirizzo del contribuente non è noto, la presente disposizione si applica in occasione della prima violazione dell’articolo 15, paragrafo 3;
• le operazioni commerciali del contribuente sono state sospese ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 1, qualora il sito Internet sia un’unità strutturale ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 24.

 

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