22 Novembre 2024 - 03:04

Nuove regole tecniche su apparecchi da intrattenimento: anche New Asgi invia a Bruxelles le proprie critiche

Dopo FederAmusement e Fee, anche l’associazione italiana guidata da Vanni Ferro, New Asgi, ha inviato a Bruxelles, all’interno del periodo di notifica del Progetto di regole tecniche di produzione, importazione

07 Aprile 2021

Dopo FederAmusement e Fee, anche l’associazione italiana guidata da Vanni Ferro, New Asgi, ha inviato a Bruxelles, all’interno del periodo di notifica del Progetto di regole tecniche di produzione, importazione e verifica degli apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro le proprie osservazioni relativamente alle modifiche apportate dal legislatore italiano. Il termine dello stand still è previsto per il prossimo 17 maggio.

New ASGI Italia, – si legge -rappresenta gli operatori del gioco lecito senza vincite in denaro e raggruppa in tutta Italia le imprese, i gestori e i lavoratori di tale comparto Amusement. L’azione associativa è volta a rappresentare e tutelare gli interessi delle attività che si occupano della gestione delle sale di puro intrattenimento per famiglie (apparecchi senza vincita in denaro), che in nessun modo possono riprodurre e/o simulare il gioco con vincita in denaro e/o d’azzardo. Trattasi di “gioco di puro intrattenimento”.

In tale veste, di rappresentante di categoria, l’associazione intende portare a conoscenza dell’Ecc.ma Commissione Europea e segnalare la grave situazione di ingiustizia economico/commerciale che potrà generare il succitato regolamento all’atto della sua applicazione.

Il progetto notificato detta le regole tecniche di produzione, importazione e verifica degli apparecchi senza vincita in denaro, invero però contravvenendo alle direttive europee ne limita il libero scambio intercomunitario, ponendo in grave difficoltà i gestori Italiani nello svolgimento della propria attività, in contrasto con la Direttiva 123/2006/CE (C.d. “Direttiva Servizi” o “Direttiva Bolkestein”), così come recepita dal legislatore interno con il D. Lgs. n. 59/2010 attuativo della citata Direttiva, all’Art. 7, lettera d) conferma che tra i servizi esclusi dall’applicazione del decreto, risultano esclusivamente “il gioco d’azzardo e di fortuna comprese le lotterie, le scommesse e le attività delle case da gioco…” (intendendosi per “gioco d’azzardo” cui servizi di gioco con distribuzione di vincite in denaro). Il Progetto in oggetto impone invece, agli operatori del settore molteplici certificazioni, schede esplicative, registri, verifiche tecniche, diversi tipi di Nulla Osta, di distribuzione e per la messa in esercizio, e dal possesso dell’autorizzazione di cui all’art.86 del TULPS. Sottoponendo ingiustificatamente i giochi senza vincita in denaro alla stessa normativa e allo stesso regime di Monopolio, dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per i giochi con vincita in denaro, con costi che gravano pesantemente nell’acquisto dei prodotti e nella gestione degli operatori italiani. Obbligando a innumerevoli e incomprensibili divieti, sproporzionate e immotivate richieste di documentazioni che ne limitano l’adeguamento alle innovazioni proposte dal mercato europeo e internazionale, immobilizzando l’attività di rinnovamento per poter rilanciare il mercato del gioco di puro intrattenimento.

Discriminando di fatto gli operatori italiani nell’acquisto e libera importazione dei giochi in particolare di giochi usati dagli operatori degli altri stati europei, dove i giochi riconosciuti come “di puro intrattenimento” non vengono considerati come tali dal progetto notificato.

Evidenziamo che il precedente decreto notificato con il numero 2016/211/I non è mai stato emanato.  Dall’entrata vigore della Legge n. 228/2012 (1/1/2013), “Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, non ha mai emanato le regole tecniche che per la produzione, importazione, distribuzione, gestione e installazione dei giochi di puro intrattenimento, che come previsto dalla norma avrebbero dovuto essere adottate entro 3 mesi (entro 1/4/2013).

L’Amministrazione Italiana si è solo limitata ad inviare alla Commissione Europea il decreto notificato con il numero 2016/211/I, senza poi dare seguito alla conseguente emanazione di atti normativi. Evidente è l’eccessiva e spropositata regolamentazione impossibile da applicare, lasciando per anni in un limbo normativo tutti gli operatori italiani dl settore Amusement, che da sempre auspicano in una nuova regolamentazione consona e proporzionata all’attività del gioco di puro intrattenimento senza vincita in denaro, che nulla ha che vedere con il gioco con vincita in denaro e/o d’azzardo. 

Tenuto conto anche della sentenza del Tribunale di Firenze n.993/2016 avverso l’ordinanza d’ingiunzione n° prot. 32659 del 5.5.2014 emessa all’agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la mancata esposizione dei Nulla Osta, ulteriormente confermata dalle ultime sentenze della Corte d’Appello di Firenze: sentenza n. 740/2020 pubbl. 06/04/2020 RG n. 2037/2016 e dalla sentenza del 15.12.2020 N.R.G. 2005/2016 dove ancora una volta viene ribadita l’illegittimità dei Nulla Osta nelle macchine di puro intrattenimento di cui all’articolo 110 del Comma 7 del TULPS Nazionale. “Ciò perché il rilascio del nulla osta alla messa in esercizio di tali giochi leciti non ha la sua ragion d’essere in alcuna esigenza d’ordine pubblico o di salute pubblica che possa implicare un intervento dello Stato al controllo del libero esercizio di un’attività economica”. (all.3-4)

In buona sostanza, si contesta in particolare l’illegittimità del Nulla Osta per tutta la tipologia del Comma 7, che limita la libera circolazione dei beni e servizi immobilizzando il mercato italiano del gioco del puro intrattenimento, quando per fini fiscali e per contrastare la diffusione dei “TOTEM” esistono già altre disposizioni nell’ordinamento italiano.

Si osserva altresì che come citato nel titolo, trattasi di “Progetto di regole tecniche di produzione, importazione e verifica degli apparecchi” e quindi, non dovrebbe rientrare nelle competenze di detto regolamento la quantificazione del costo della giocata (ad es. il comma 7A si attiva con moneta da 1 euro ecc.) e tanto meno la definizione di modico valore del premio pari a 20 euro (Capo 1 Art.2 lettera t). Oltremodo limite irrisorio e non più adeguato al mercato, rimandandone eventualmente la determinazione ad altra norma nazionale dei singoli stati.

Inoltre, al CAPO 4 (Disposizioni Transitorie e Finali), evidenziamo la totale mancanza di una norma per la salvaguardia del parco macchine esistente, (tutti i giochi già di proprietà degli operatori, già installati o in magazzino), frutto negli anni di considerevoli investimenti, che verrebbe disastrosamente azzerato dal progetto, e che condannerebbe alla definitiva chiusura di tutto il settore, già messo a dura prova dalle chiusure per i lockdown del COVID19 che ancora persistono.

Per quanto sopra esposto riteniamo che il progetto notificato non risponda ai requisiti della normativa comunitaria e non ne recepisca completamente le disposizioni e le direttive, ostacolando la libera circolazione e lo scambio dei giochi senza vincita in denaro all’interno dell’Unione Europea.  Confidiamo quindi nella revisione dello stesso e/o nell’eventuale apertura di una procedura d’infrazione”.

 

PressGiochi

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