23 Novembre 2024 - 18:48

Nuova sentenza in favore dei centri Stanleybet: l’attività di servizio e’ già sottoposta a tassazione. Avv. Agnello: le somme raccolte non costituiscono reddito. Annullato l’avviso di accertamento

E’ illegittima la pretesa impositiva di Agenzia delle Entrate nei confronti del titolare del centro che percepisce solo semplici provvigioni che non costituiscono maggior reddito imponibile ai fini Irpef, Irap

14 Marzo 2023

E’ illegittima la pretesa impositiva di Agenzia delle Entrate nei confronti del titolare del centro che percepisce solo semplici provvigioni che non costituiscono maggior reddito imponibile ai fini Irpef, Irap e Iva, così come sostenuto dallo studio legale Agnello. La Corte di Giustizia Tributaria di Rovigo ha integralmente annullato l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di un CTD Stanleybet confermando l’illegittima interpretazione della normativa vigente da parte dell’Ufficio.
La vicenda riguarda un CTD, difeso dall’avvocato Daniela Agnello, al quale era stato contestato un maggior reddito collegato alla raccolta di scommesse operata per conto della società maltese Stanleybet.
L’Ufficio riteneva impropriamente che le somme raccolte dal CTD costituissero un maggiore reddito e, in assenza di ulteriori riscontri o verifiche, emetteva avviso di accertamento delle  maggiori imposte dirette Irpef, Irap e Iva derivanti dalle presunte maggiori entrate.
Presentava tempestivo ricorso l’Avvocato Agnello, censurando la pretesa dell’Amministrazione con articolati motivi di impugnazione, evidenziava la peculiare natura dell’attività espletata e, per l’effetto, l’insussistenza dei maggiori ricavi determinati in base ad un imponibile (già calcolato in sede di imposta unica) totalmente presunto.
Le censure dell’Avvocato Agnello sono state integralmente recepite dalla Corte di Rovigo che anzitutto ribadisce la natura del CTD, che “…non è il soggetto che effettua le scommesse, ma è un broker, cioè un soggetto che semplicemente svolge un’attività di servizio, incassando le somme dagli scommettitori e trasferendo quindi le relative partite alla società incaricante ….che è la diretta scommettitrice con la clientela e, pertanto, anche onerata del pagamento delle vincite e che riconosce al broker stesso una semplice “provvigione.”
Tanto precisato, il giudice Tributario di Rovigo ha statuito che il CTD sia semplicemente incaricato  “… a ricevere in deposito dai clienti interessati e trasmettere a Stanley la totalità delle puntate versate da siffatti clienti che abbiano richiesto alla ricevitoria di farne trasmissione a Stanley secondo le procedure e le istruzioni di volta in volta impartite da Stanley medesima… Sono previste semplici provvigioni a favore del broker.”
Ancora una volta, in accoglimento delle censure sollevate dall’Avv Agnello, i Giudici Tributari hanno riconosciuto che l’attività dei CTD non determina alcun maggior reddito e, in quanto tale, non può essere assoggettata ad altra tassazione.
Peraltro, in risposta alle argomentazioni dell’AdE, la Corte ha precisato che “Non ha pregio rilevare il fatto che ai fini dell’Imposta Unica anche il titolare del ctd fosse obbligato in solido, in quanto tale previsione deve ritenersi di operatività limitata a quel tributo (Imposta Unica) e non ad altri, in difetto di esplicita previsione.”
“Ancora una volta si fa chiarezza sull’attività di servizio e accessoria del CTD e sui compensi percepiti”, commenta l’Avvocato Agnello che aggiunge “le tesi dell’Agenzia delle Entrate sono gravemente lesive dei diritti dei CTD in quanto realizzano una vera e propria duplicazione dell’Imposta. Peraltro, l’errore dell’Ufficio poteva essere evitato attraverso un semplice confronto con il contribuente in sede di contraddittorio preventivo. Fase sempre richiesta dalla difesa e mai esperita dall’ufficio con incremento delle controversie giudiziarie e impegno di risorse sia pubbliche che private”.

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