È aperta fino al 20 dicembre la consultazione pubblica sullo schema di decreto legislativo predisposto per recepire, entro il 26 giugno 2017, la IV Direttiva antiriciclaggio ed adeguare la normativa
È aperta fino al 20 dicembre la consultazione pubblica sullo schema di decreto legislativo predisposto per recepire, entro il 26 giugno 2017, la IV Direttiva antiriciclaggio ed adeguare la normativa nazionale. Tra le numerose novità di rilievo contenute nello schema di decreto legislativo attuativo della IV Direttiva Antiriciclaggio (Direttiva 849/2015/UE), pubblicato sul sito del Dipartimento del Tesoro, vanno segnalate le disposizioni specifiche per i prestatori di servizi di gioco.
All’Art.1 comma 3 del decreto viene specificato che “s’intendono per:
a) « attività di gioco»: l’attività svolta, su concessione dell’Agenzia dogane e monopoli dai prestatori di servizi di gioco, ad esclusione dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore, delle lotterie ad estrazione istantanea e differita e dei concorsi pronostici su base sportiva ed ippica;
b) «cliente»: il soggetto che richiede, presso un prestatore di servizi di gioco, un’operazione di gioco;
c) «concessionario di gioco»: la persona giuridica di diritto pubblico o privato che offre, per conto dello Stato, servizi di gioco;
d) «conto di gioco»: il conto, intestato al cliente, aperto attraverso un concessionario di gioco autorizzato, sul quale sono registrate le operazioni di gioco effettuate su canale a distanza nonché le attività di ricarica e i prelievi;
e) «contratto di conto di gioco»: il contratto stipulato tra il cliente e il concessionario di gioco per l’apertura del conto di gioco e alla cui stipula è subordinata la partecipazione a distanza al gioco;
f) «distributori»: le imprese private che, su base convenzionale, svolgono per conto dei concessionari la gestione di qualsiasi attività di gioco;
g) «esercenti»: titolari degli esercizi pubblici in cui viene svolta l’ attività di gioco;
h) «operazione di gioco»: un’operazione atta a consentire, attraverso i canali autorizzati, la partecipazione a uno dei giochi del portafoglio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, a fronte del corrispettivo di una posta di gioco in denaro;
i) «videolottery (VLT)»: l’apparecchio da intrattenimento, di cui all’art. 110, comma 6 lettera b) TULPS, terminale di un sistema di gioco complesso la cui architettura è allocata presso il concessionario.
All’interno dell’art. 3 (Soggetti obbligati) il comma 6 specifica che: “Rientrano nella categoria di prestatori di servizi di gioco:
a) gli operatori di gioco on line che offrono, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, con vincite in denaro, su concessione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
b) gli operatori di gioco su rete fisica che offrono, anche attraverso distributori ed esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, giochi, con vincite in denaro, su concessione dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
c) i soggetti che gestiscono case da gioco, in presenza delle autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore e del requisito di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30;
Mentre il comma 7 specifica che le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche alle succursali insediate nel territorio della Repubblica italiana dei soggetti obbligati di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato estero.
L’art.8 (Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e Direzione investigativa antimafia) sottolinea che “Ferme restando le competenze del Nucleo Speciale Polizia Valutaria di cui al comma 4, la Guardia di Finanza:
b) espleta le funzioni e i poteri di controllo sull’osservanza delle disposizioni di cui al presente decreto da parte dei soggetti convenzionati e agenti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera oo), del punto di contatto centrale di cui all’articolo 1, comma 2, lettera ll) nonché da parte dei distributori ed esercenti di gioco, ivi compresi quelli di prestatori di servizi di gioco con sede legale e amministrazione centrale in altro Stato comunitario, che operano sul territorio della Repubblica italiana.
In relazione alle disposizioni specifiche dettate dal Titolo IV per i prestatori di servizi di gioco, l’Art. 52
(Misure per la mitigazione del rischio) prevede che:
1. I concessionari di gioco adottano procedure e sistemi di controllo adeguati a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, compresi quelli relativi ai clienti, ai paesi o aree geografiche e alle operazioni e tipologie di gioco, cui sono esposti i distributori ed esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, di cui i medesimi concessionari si avvalgono per l’offerta di servizi di gioco.
2. Le procedure e i sistemi di controllo, articolati in ragione della natura e del rischio propri dell’attività svolta tramite distributori ed esercenti, assicurano quanto meno:
a) l’individuazione, la verifica del possesso e il controllo sulla permanenza, nel corso del rapporto, di requisiti reputazionali, richiesti ai sensi della convenzione di concessione per i distributori e gli esercenti, idonei a garantire la legalità e correttezza dei loro comportamenti;
b) la verifica e il controllo dell’osservanza, da parte dei distributori e degli esercenti a qualsiasi titolo contrattualizzati, degli standard e dei presidi adottati dai concessionari in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
c) l’adozione e l’osservanza, anche da parte dei distributori e degli altri esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, di procedure che consentano di monitorare:
1. la tipologia delle operazioni di gioco e le possibili anomalie, di carattere oggettivo e soggettivo, ad esse riconducibili;
2. i comportamenti che favoriscano o comunque non riducano il rischio di irregolarità o di violazione delle norme di regolamentazione del settore, ivi comprese quelle in materia di prevenzione del riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
3. con specifico riferimento al gioco offerto tramite VLT:
3.1. le singole operazioni riferite ad ogni sessione di gioco nel periodo temporale massimo di una settimana;
3.2. i comportamenti anomali legati all’entità insolitamente elevata degli importi erogati rispetto a quelli puntati;
4. con specifico riferimento al gioco online:
4.1. lo stato dei conti di gioco ed in particolare quelli sospesi e quelli sui quali vi siano movimentazioni rilevanti;
4.2. i conti di gioco caratterizzati da una concentrazione anomala di vincite o perdite in un arco temporale limitato, specie se verificatesi su giochi in cui c’è interazione tra giocatori;
4.3. la tipologia degli strumenti di ricarica utilizzati;
4.4. la frequenza e le fasce orarie delle transazioni di ricarica del conto di gioco;
4.5. l’individuazione di anomalie nell’utilizzo del conto di gioco per come desumibili dal rapporto tra depositi e prelievi.
d) la previsione di meccanismi di immediata estinzione del rapporto contrattuale, comunque denominato, a fronte del venir meno dei requisiti di cui alla lettera a) ovvero di gravi o ripetute infrazioni riscontrate in occasione delle verifiche e dei controlli di cui alla lettera b).
Il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli in favore di soggetti aventi sede legale in altro Stato comunitario, è subordinato all’adozione di procedure e sistemi equivalenti a quelli di cui al comma 2 e idonei a garantire il perseguimento delle medesime finalità di controllo e prevenzione.
4. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nell’esercizio delle proprie competenze e attribuzioni istituzionali nel comparto del gioco pubblico, verifica l’osservanza degli adempimenti cui, ai sensi del presente articolo, i concessionari sono tenuti e, previa presentazione al Comitato di sicurezza finanziaria, emana linee guida, ad ausilio dei concessionari, adottando ogni iniziativa utile a sanzionarne l’inosservanza.
Art. 53
(Disposizioni integrative in materia di adeguata verifica e conservazione)
1. Gli operatori di gioco on line procedono all’identificazione e alla verifica dell’identità di ogni cliente utilizzando il presidio del conto di gioco previsto ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88.
2. Gli operatori di gioco on line consentono operazioni di ricarica dei conti di gioco, ai soggetti titolari del conto esclusivamente attraverso mezzi di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità dei flussi finanziari connessi alle operazioni di gioco.
3. Gli operatori di gioco on line acquisiscono e conservano, per un periodo di dieci anni dalla relativa acquisizione, con modalità idonee a garantire il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali, le informazioni relative:
a) ai dati identificativi dichiarati dal cliente all’atto dell’apertura dei conti di gioco,
b) alla data di ogni operazioni di apertura e ricarica dei conti di gioco e di riscossione sui medesimi conti nonché al valore delle medesime operazioni e ai mezzi di pagamento per esse impiegati;
c) all’indirizzo IP, alla data, all’ora e alla durata delle connessioni telematiche nel corso delle quali il cliente, accedendo ai sistemi dell’operatore di gioco on line, pone in essere le suddette operazioni.
4. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli riscontra l’autenticità dei dati contenuti nei documenti presentati dai richiedenti l’apertura dei conti di gioco anche attraverso la consultazione del sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità di cui decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 64.
5. Ferma la responsabilità del concessionario, in ordine all’adempimento degli obblighi di adeguata verifica e conservazione di cui al Titolo II, le attività di identificazione del cliente sono effettuate dai distributori e dagli esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, per il tramite dei quali il concessionario offre servizi di gioco pubblico su rete fisica, a diretto contatto con la clientela ovvero attraverso apparecchi videoterminali. A tal fine, i predetti distributori ed esercenti acquisiscono e conservano, con modalità idonee a garantire il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali, le informazioni relative:
a) ai dati identificativi del cliente, all’atto della richiesta o dell’effettuazione dell’operazione di gioco;
b) alla data delle operazioni di gioco, al valore delle medesime operazioni e ai mezzi di pagamento utilizzati.
6. Gli operatori di gioco su rete fisica, ivi compresi quelli di cui all’art. 1, comma 644 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni ed integrazioni, procedono all’identificazione e alla verifica dell’identità di ogni cliente che richiede o effettua, presso il medesimo operatore, nell’arco di una stessa giornata una o più operazioni di gioco, per un importo complessivo pari o superiore a euro 2.000. Qualora vi sia il sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, i medesimi operatori sono tenuti ad applicare le predette misure, quale che sia l’importo dell’operazione effettuata.
7. Con riferimento ai giochi offerti tramite apparecchi VLT, i distributori e gli esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, osservano le disposizioni di cui al presente articolo nei casi in cui le operazioni di gioco ovvero il valore nominale del ticket siano di importo superiore ai 500 euro, nonché nei casi in cui, all’interno di un’unica sessione di gioco, siano rinvenibili operazioni di inserimento di denaro di importo superiore ai 500 euro. I concessionari assicurano, in ogni caso, che i distributori e gli esercenti di apparecchi VLT siano dotati di funzionalità del sistema di gioco tali da consentire la verifica di:
a) ticket, di importo nominale superiore ai 500 euro;
b) ticket, di qualunque importo, che indichino assenza di vincite o una bassa percentuale delle stesse rispetto al valore del ticket stesso.
8. I distributori e gli esercenti inviano i dati acquisiti, relativi al cliente e all’operazione, al concessionario di riferimento, entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione. I medesimi oggetti assicurano la conservazione dei dati di cui alla presente lettera per un periodo di due anni dalla data di relativa acquisizione, fermi, a carico del concessionario, gli obblighi di cui al Titolo II, Capo II del presente decreto.
9. I gestori di case da gioco applicano le misure di identificazione e verifica dell’identità del cliente qualora il valore delle operazioni effettuate all’atto dell’ acquisto o cambio di gettoni o di altri mezzi di gioco ovvero dell’incasso di vincite da parte del cliente sia di importo pari o superiore a 2.000 euro, indipendentemente dal fatto che l’acquisto o il cambio siano effettuati con un’unica operazione o con più operazioni frazionate. Qualora vi sia il sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, i medesimi gestori sono tenuti ad applicare le predette misure, quale che sia l’importo dell’operazione effettuata.
10. Fermo quanto previsto dal presente decreto in materia di conservazione dei dati e delle informazioni, i gestori di case da gioco assicurano, altresì, la conservazione dei dati e delle informazioni relativi alla data e alla tipologia dell’operazione di gioco, ai mezzi di pagamento utilizzati per l’acquisto o il cambio dei gettoni di gioco, alle operazioni di gioco effettuate dal cliente e al valore delle medesime.
Art. 54
(Autorità e cooperazione nel comparto del gioco)
1. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente Titolo, le amministrazioni e istituzioni interessate, a supporto dei prestatori di servizi di gioco, elaborano standard tecnici di regolamentazione, anche sulla base dell’analisi nazionale del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria, ai sensi dell’articolo 14 del presente decreto.
2. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto delle proprie attribuzioni e competenze, adottano protocolli d’intesa, volti ad assicurare lo scambio di informazioni necessario a garantire il coordinamento, l’efficacia e la tempestività delle attività di controllo e verifica dell’adeguatezza dei sistemi di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, adottati dai prestatori di servizi di gioco.”.
Art. 64
(Inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo IV commesse da distributori ed esercenti nel comparto del gioco)
1. Ai distributori e agli esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, dei quali i concessionari si avvalgono per l’offerta di servizi di gioco, ivi compresi quelli operanti sul territorio nazionale per conto di soggetti aventi sede legale in altro Stato comunitario, che non eseguono gli adempimenti cui sono tenuti ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo IV del presente decreto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da mille euro a 10.000 euro.
2. Il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di finanza, che agisce con i poteri di cui di cui all’articolo 2, comma 4, del Decreto Legislativo 19 marzo 2001, n. 68, esercita il controllo sull’osservanza delle disposizioni di cui al presente decreto, da parte dei distributori e degli esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, dei quali i concessionari si avvalgono per l’offerta di servizi di gioco e ne accerta e contesta le relative violazioni
3. Il verbale contenente l’accertamento e la contestazione delle violazioni di cui al comma 1 è notificato, a cura della Guardia di Finanza, anche al concessionario, per conto del quale il distributore o l’esercente opera, affinché adotti ogni iniziativa utile a prevenirne la reiterazione.
4. Nei casi di violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime, tenuto conto della rilevanza della violazione, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi precedenti sono raddoppiate nel minimo e nel massimo edittali. In tali ipotesi, il concessionario è tenuto, in solido con il distributore o esercente contrattualizzato, al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata.
5. La Guardia di Finanza, qualora, nell’esercizio dei poteri di controllo conferiti ai sensi del presente decreto, accerti e contesti una grave violazione delle disposizioni di cui al presente decreto a carico dei distributori e degli esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, dei quali il concessionario si avvale per l’offerta di servizi di gioco, e riscontri la sussistenza, a carico dei medesimi soggetti, di due provvedimenti sanzionatori adottati nel corso dell’ultimo triennio, propone, a titolo accessorio rispetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione da quindici giorni a tre mesi dell’esercizio dell’attività medesima. Il provvedimento di sospensione è adottato dagli uffici centrali del Ministero dell’economia e delle finanze e notificato all’interessato. Il provvedimento di sospensione è notificato, negli stessi termini, oltre che all’interessato, anche al concessionario per conto del quale opera il distributore o esercente contrattualizzato, ai fini dell’adozione di ogni iniziativa utile ad attivare i meccanismi di estinzione del rapporto contrattuale, ai sensi dell’articolo 52, comma 2, lettera d). Il provvedimento di sospensione è altresì comunicato dalla Guardia di finanza all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, per l’adozione dei provvedimenti di competenza.
6. L’esecuzione del provvedimento di sospensione, attraverso l’apposizione del sigillo dell’autorità procedente e delle sottoscrizioni del personale incaricato nonché il controllo sulla sua osservanza da parte degli interessati sono espletati dalla Guardia di finanza. L’inosservanza del provvedimento di sospensione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 30.000 euro.
7. All’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo provvede il Ministero dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, ai sensi dell’articolo 65, comma 4.