22 Novembre 2024 - 23:58

Nulla osta comma 7: entro il 31 dicembre si può fare la dichiarazione di sospensione

Come ogni anno il 31 dicembre scade il termine annuale per la presentazione della “Dichiarazione di sospensione temporanea del nulla osta per la messa in esercizio degli apparecchi di cui

20 Dicembre 2016

Come ogni anno il 31 dicembre scade il termine annuale per la presentazione della “Dichiarazione di sospensione temporanea del nulla osta per la messa in esercizio degli apparecchi di cui al comma 7 art.110 TULPS, in pratica per provvedere alla restituzione dei Nulla Osta degli apparecchi del comma 7 per i quali non si intende versare L’Isi per il 2017.

 

Pertanto – fa sapere l’associazione Sapar – per evitare di dover versare l’imposta per l’intero 2017, anche per gli apparecchi non installati, il gestore deve rispettare la procedura stabilita dalla Circolare n. 2/Giochi/ADI/2005 Aams; ovvero, deve riconsegnare, per ciascun apparecchio, il relativo nulla osta per la messa in esercizio (in originale) al competente Ufficio Territoriale di Aams, entro la fine dell’anno, presentando anche il Modulo 3-C7 unitamente all’applicazione informatica necessaria alla compilazione del CD-ROM, ovvero altro supporto informatico, contenente l’elenco e le informazioni degli apparecchi per i quali è richiesta la sospensione del predetto nulla osta.

 

L’Amministrazione produrrà un Attestato di detenzione che assevera lo “status” dell’apparecchio con l’indicazione del luogo di detenzione (magazzino) durante il periodo di disinstallazione, dichiarato dal titolare del nulla osta.

Si ricorda inoltre che qualora si volesse reinstallare un apparecchio prima del 1° marzo 2017 per ottenere la restituzione del nulla osta in originale dovrà essere versata l’imposta con applicazione dell’imponibile forfetario per l’intero anno 2017.

 

PressGiochi

 

×