Al fine di contrastare gli aumenti dell’energia elettrica e del gas sono stati concessi alcuni crediti d’imposta per compensare i maggiori costi sostenuti dalle imprese. Come ricorda l’associazione Sapar –
Al fine di contrastare gli aumenti dell’energia elettrica e del gas sono stati concessi alcuni crediti d’imposta per compensare i maggiori costi sostenuti dalle imprese.
Come ricorda l’associazione Sapar – Sono interessate alle agevolazioni non solo le c.d. imprese energivore e gasivore, ovvero quelle a maggior consumo di energia elettrica e gas, ma anche quelle non energivore e non gasivore. Di seguito sono descritti i crediti d’imposta concessi alle imprese non energivore, che si ritiene possano interessare.
Imprese non energivore
Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto della componente energetica, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, in percentuale sulla spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.
In particolare, è stato concesso un credito d’imposta nella misura:
Si segnala che per i mesi di ottobre e novembre 2022 il credito d’imposta è stato esteso anche alle imprese dotate di contatori di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW; in tal caso si accede al bonus se il prezzo della componente energetica acquistata nel terzo trimestre 2022, al netto di imposte e sussidi, è aumentato in media più del 30% per kWh rispetto allo stesso periodo del 2019.
Per le suddette mensilità il credito è pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022 (la misura è doppia rispetto all’agevolazione concessa per il trimestre luglio-settembre).
Caratteristiche e modalità di utilizzo
I crediti d’imposta in commento:
In caso di cessione del credito, l’impresa beneficiaria deve richiedere, ai soggetti abilitati, il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti di accesso all’agevolazione, mentre l’acquirente deve utilizzare l’importo in compensazione entro la stessa data limite del 31 marzo 2023. In ogni caso, per le cessioni di crediti, restano applicabili le disposizioni sui poteri di controllo e di recupero degli importi non spettanti conferiti all’Agenzia delle entrate (articolo 121, commi da 4 a 6, Dl 34/2020) e la disciplina dei controlli preventivi e delle misure di contrasto alle frodi (articolo 122-bis, Dl 34/2020) che, tra l’altro, consente alla stessa Agenzia, entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione dell’avvenuta cessione, di sospenderne gli effetti per un massimo di trenta giorni, laddove riscontri profili di rischio in merito alla sua regolarità.
Al fine di consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta spettanti, mediante Modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia, sono stati istituiti i codici tributo riportati nella tabella che segue.
Codice tributo
I nuovi codici trovano collocazione nella sezione “Erario” del modello, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” va indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.
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