11 Gennaio 2025 - 01:12

Noe e Nod apparecchi da intrattenimento: ecco le indicazioni del Viminale

Di seguito pubblichiamo le indicazioni operative contenute nella Circolare del Ministero dell’Interno in merito ai titoli autorizzatori di cui alla legge n. 388/2000 relativi agli apparecchi da intrattenimento di cui

02 Marzo 2020

Di seguito pubblichiamo le indicazioni operative contenute nella Circolare del Ministero dell’Interno in merito ai titoli autorizzatori di cui alla legge n. 388/2000 relativi agli apparecchi da intrattenimento di cui all’art. 110, comma 6, lett. a), TULPS.

Scarica Circolare circolare-del-27.02.2020-ministero-interno.pdf.pdf

 

In particolare -richiamata la nota ADM dello scorso 7 febbraio- la circolare del Ministero dell’Interno ribadisce che su ogni apparecchio awp dovranno essere esposti, in formato originale, il nulla osta di distribuzione (NOD) ed il nulla osta di esercizio (NOE) rilasciati dall’Agenzia delle Dogane. “Pertanto – si legge nella circolare- l’illecito amministrativo previsto dall’art.110, comma 9, lett. f) TULPS è integrato sia nel caso di mancata esposizione del ‘NOD’ e del ‘NOE’ sia nel caso di apposizione della copia fotostatica degli stessi, sempreché i nulla osta risultino comunque rilasciati”
In materia di tessera sanitaria per l’accesso alle Vlt, il Viminale ha poi sottolineato che l’attuazione della norma “è stata assicurata dalla modifica ed integrazione delle regole tecniche di produzione e funzionamento già poste con decreto direttoriale del 4 aprile 2017, disponendo l’adeguamento dei sistemi di gioco a far data dal 1° gennaio 2020”, come rappresentato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Per quanto concerne le awp, invece, “le regole tecniche di produzione e verifica trovano compiuta definizione in un progetto sottoposto alla procedura di informazione comunitaria, al cui esito potrà essere adottato il decreto Mef”. La tempistica di attuazione-si legge nel documento del Ministero degli Interni- è stabilita in 9 mesi dalla pubblicazione del decreto, oltre i quali non si potranno più rilasciare i nulla osta per gli apparecchi di ‘vecchia generazione’, e in ulteriori 12 mesi entro i quali dismettere i vecchi apparecchi. Fino a quel momento -alla luce del chiarimento offerto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli- l’effettività della disposizione “è differita al verificarsi di tali condizioni” e che quindi “fino a quel momento sarà ancora legittimo da parte dei gestori tenere in funzione apparecchi di vecchia generazione, non muniti del meccanismo per l’utilizzo della tessera sanitaria”.

 

 

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