Il Tar Lecce ha quest’oggi respinto la domanda di tutela cautelare presentata da un centro trasmissione dati legato a SKS365 Group GmBH contro il provvedimento con il quale il Questore
Il Tar Lecce ha quest’oggi respinto la domanda di tutela cautelare presentata da un centro trasmissione dati legato a SKS365 Group GmBH contro il provvedimento con il quale il Questore della Provincia di Taranto aveva negato il rilascio della licenza ex art. 88 TULPS per “difetto dei requisiti oggettivi e soggettivi” ed ordinato, l’ “immediata chiusura dell’esercizio”.
Per il tribunale amministrativo, il ricorso non è suscettibile di accoglimento considerato che le licenze di polizia sono concesse intuitu personae (essendo di peculiare importanza l’individuazione dell’effettivo gestore dell’attività) e che, sulla base di specifica attività istruttoria, l’Autorità di P.S. ha ritenuto che ci fossero elementi idonei a determinare un giudizio di inaffidabilità della ricorrente a causa della interposizione di altro soggetto nella gestione dell’attività stessa.
Il Tar ha poi ricordato che i principi comunitari riferiti agli artt. 43 e 49 del TFUE non ostano a una normativa nazionale che imponga alle società interessate a esercitare attività collegate ai giochi d’azzardo l’obbligo di ottenere un’autorizzazione di polizia, in aggiunta a una concessione rilasciata dallo Stato al fine di esercitare simili attività, e che limiti il rilascio di una siffatta autorizzazione segnatamente ai richiedenti che già sono in possesso di una simile concessione.
Per questo nell’Unione non esiste alcun obbligo di mutuo riconoscimento delle autorizzazioni rilasciate dai vari stati membri; l’obiettivo attinente alla lotta contro la criminalità collegata ai giochi d’azzardo è idoneo a giustificare le restrizioni alle libertà fondamentali derivanti dalla previsione recata dall’art. 88 del Tulps, della concessione e dell’autorizzazione di polizia, purché tali restrizioni soddisfino il principio di proporzionalità e nella misura in cui i mezzi impiegati siano coerenti e sistematici, spettando ai giudice nazionale verificare se il sistema nazionale risponda realmente all’obiettivo di prevenire tali attività criminali o fraudolenti.
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