Per la Corte Costituzionale che quest’oggi si è pronunciata sul ricorso della società B Plus Giocolegale contro alcune norme contenute nella legge n.220 del 13 dicembre 2010 (Legge di stabilità
Per la Corte Costituzionale che quest’oggi si è pronunciata sul ricorso della società B Plus Giocolegale contro alcune norme contenute nella legge n.220 del 13 dicembre 2010 (Legge di stabilità 2011), sono “legittime restrizioni all’attività di organizzazione e gestione dei giochi pubblici affidati in concessione” per “garantire un livello di tutela dei consumatori particolarmente elevato” e “padroneggiare i rischi connessi a questo settore”. I motivi sono: “contrasto alla diffusione del gioco irregolare o illegale in Italia; tutela della sicurezza, dell’ordine pubblico e dei consumatori, specie minori d’età; lotta contro le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore”.
La Corte costituzionale ha dichiarato “infondata” la questione di legittimità costituzionale promossa dal Consiglio di Stato. Per la Consulta “le norme che il concessionario contestava introducevano requisiti in tema di forma giuridica dell’impresa, sede legale, residenza delle infrastrutture, capacità tecnico-infrastrutturale, solidità patrimoniale e finanziaria, nonché garanzie e misure atte a prevenire conflitti di interessi o a garantire l’onorabilità e professionalità degli amministratori” e imponevano “obblighi di periodica comunicazione all’Aams di informazioni e dati contabili, di immediata e integrale ricostruzione del capitale sociale” e altre misure di tipo economico-finanziario.
“Le norme denunciate – per la Corte costituzionale – sono dichiaratamente rivolte a contemperare gli interessi privati dei concessionari con i prevalenti interessi pubblici coinvolti del settore dei giochi e delle scommesse e a migliorarne la tutela, senza che sia dato rinvenire elementi di arbitrarietà nella loro individuazione… – e – costituiscono una misura minima di ripristino della par condicio dei gestori, del tutto giustificata dalla situazione di vantaggio del concessionario “preesistente” che, avendo aderito alla fase di sperimentazione a avvio a regime di sistemi di gioco costituiti dal controllo remoto del gioco attraverso videoterminali, non ha dovuto sottoporsi alla gara per il nuovo affidamento”.
PressGiochi
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