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Newslot. Il Consiglio di Stato conferma le distanze adottate dal comune di San Michele all’Adige

Respingendo il ricorso dell’Amministrazione dei Monopoli – Mef, il Consiglio di Stato ha quest’oggi confermato la legittimità della deliberazione del Consiglio comunale di San Michele all’Adige con la quale sono

04 Giugno 2015

Respingendo il ricorso dell’Amministrazione dei Monopoli – Mef, il Consiglio di Stato ha quest’oggi confermato la legittimità della deliberazione del Consiglio comunale di San Michele all’Adige con la quale sono stati approvati i criteri di insediamento di esercizi con attività prevalente di gioco con apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro, in quanto imporrebbe dei limiti all’insediamento di nuovi apparecchi da gioco, ritenuti illegittimi e lesivi dei loro interessi.

La deliberazione – spiegano da palazzo Spada – è stata adottata in applicazione dell’art. 13 bis della L. P. 9/2000 (Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande ed attività alberghiera) secondo cui i comuni possono limitare o vietare la collocazione di apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro, per tutelare soggetti maggiormente sensibili e vulnerabili, in un raggio non inferiore a 300 metri da luoghi cc.dd. sensibili, ivi meglio esplicitati a titolo esemplificativo. In particolare, le motivazioni sottese all’adozione della delibera comunale sono quella di evitare la diffusione incontrollata delle patologie compulsive connesse all’abuso da gioco, specialmente per i soggetti a rischio costituiti soprattutto dai minorenni nonché quella di assicurare la qualità del contesto urbano, la viabilità e la sicurezza urbana, e quello di evitare il disturbo della quiete pubblica.

Nel respingere uno ad uno le motivazioni dei ricorrenti, il Consiglio di Stato ha spiegato che “la costante giurisprudenza comunitaria e nazionale esclude che la qualificazione di “regole tecniche” per le disposizioni che contengano restrizioni all’apertura di locali adibiti al gioco, a tutela di determinate categorie di persone maggiormente vulnerabili in funzione della prevenzione della dipendenza dal gioco (interesse fondamentale, salvaguardato dallo stesso Trattato CEE), affermando la conseguente non necessità di previa comunicazione alla Commissione europea, ai sensi della direttiva 98/34/CE…

Le ricorrenti a torto ravvisano nel provvedimento impugnato una violazione del principio di libertà di impresa, come affermato dall’art. 3, commi 6 e 8 del D.L. 13.05.2011 n. 138. Infatti, tra i limiti alla libertà d’impresa vi è, sia nell’art. 41 della Costituzione, sia nelle disposizioni ultime citate del 2011, la tutela della sicurezza e della salute, interessi quest’ultimi che il provvedimento impugnato indubbiamente persegue, avendo come principale finalità la prevenzione della ludopatia, ed oltretutto non incorrendo nell’applicazione retroattiva delle disposizioni alle apparecchiature di gioco già collocate.

La prevenzione della cd. ludopatia – continuano i giudici – è da ritenersi riferibile anche al c.d. “gioco lecito”, come limpidamente ritenuto nella sentenza della Corte Costituzionale n. 300 del 10 novembre 2011 (ove si è ritenuta non fondata la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni provinciali che, dettando norme sulla localizzazione degli apparecchi da gioco lecito, mirano a tutelare le “conseguenze sociali dell’offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, nonché all’impatto sul territorio dell’afflusso a detti giochi degli utenti”.), e come ancora più chiaramente ribadito nell’art.7 del cd. decreto Balduzzi D.L. 13/09/2012, n. 158 convertito in legge n.189/2012, specialmente nei commi 5, 5 bis, 8 e 9.

Del resto la giurisprudenza amministrativa ha anche di recente ribadito essere “uno dei principi fondamentali del sopravvenuto decreto Balduzzi…l’esigenza – sia pure valutata con un diverso grado di urgenza – che tra i locali, ove sono installati gli apparecchi da gioco, e determinati luoghi di aggregazione e/o permanenza di fasce vulnerabili della popolazione “debba intercorrere una distanza minima, idonea ad arginare i richiami e le suggestioni consistenti nell’illusoria possibilità di facile ed immediato arricchimento” .

La Corte Costituzionale, – continua il Consiglio di Stato respingendo le censure di incostituzionalità – ha affermato che le disposizioni consimili a quelle ora in esame “sono dichiaratamente finalizzate a tutelare soggetti ritenuti maggiormente vulnerabili, o per la giovane età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio assistenziale, e a prevenire forme di gioco cosiddetto compulsivo, nonché ad evitare effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità e la quiete pubblica. Le caratteristiche ora evidenziate valgono a differenziare le disposizioni impugnate dal contesto normativo, in materia di gioco, di cui si è già occupata la Corte (sentenze n. 72 del 2010 e n. 237 del 2006), rendendo la normativa provinciale in esame non riconducibile alla competenza legislativa statale in materia di “ordine pubblico e sicurezza”: materia che, per consolidata giurisprudenza della stessa Corte, attiene alla “prevenzione dei reati ed al mantenimento dell’ordine pubblico”, inteso questo quale “complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge la civile convivenza nella comunità nazionale” (ex plurimis, sentenza n. 35 del 2011). Gli “interessi pubblici primari” che vengono in rilievo ai fini considerati sono, infatti, per quanto detto, unicamente gli interessi essenziali al mantenimento di una ordinata convivenza civile: risultando evidente come, diversamente opinando, si produrrebbe una smisurata dilatazione della nozione di sicurezza e ordine pubblico, tale da porre in crisi la stessa ripartizione costituzionale delle competenze legislative, con l’affermazione di una preminente competenza statale potenzialmente riferibile a ogni tipo di attività. La semplice circostanza che la disciplina normativa attenga a un bene giuridico fondamentale non vale, dunque, di per sé, a escludere la potestà legislativa regionale o provinciale, radicando quella statale. Nel caso in esame, le disposizioni censurate hanno riguardo a situazioni che non necessariamente implicano un concreto pericolo di commissione di fatti penalmente illeciti o di turbativa dell’ordine pubblico, inteso nei termini dianzi evidenziati, preoccupandosi, piuttosto, delle conseguenze sociali dell’offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, nonché dell’impatto sul territorio dell’afflusso a detti giochi degli utenti. Le disposizioni impugnate, infatti, non incidono direttamente sulla individuazione ed installazione dei giochi leciti, ma su fattori (quali la prossimità a determinati luoghi e la pubblicità) che potrebbero, da un canto, indurre al gioco un pubblico costituito da soggetti psicologicamente più vulnerabili od immaturi e, quindi, maggiormente esposti alla capacità suggestiva dell’illusione di conseguire, tramite il gioco, vincite e facili guadagni; dall’altro, influire sulla viabilità e sull’inquinamento acustico delle aree interessate”.

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