“L’intervento della Corte costituzionale non pregiudica la funzionalità delle Agenzie, che, come affermato dalla stessa Corte proprio in quella sentenza, non è condizionata dalla validità degli incarichi dirigenziali previsti dalla
“L’intervento della Corte costituzionale non pregiudica la funzionalità delle Agenzie, che, come affermato dalla stessa Corte proprio in quella sentenza, non è condizionata dalla validità degli incarichi dirigenziali previsti dalla disposizione censurata e che è assicurata, quanto alla validità degli atti, da regole organizzative interne che prevedono la possibilità di ricorrere all’istituto della delega anche a funzionari, per l’adozione di atti a competenza dirigenziale”. Con queste parole il viceministro all’economia Enrico Morando risponde all’interrogazione del deputata del Pd Causi.
“L’affidamento di incarichi dirigenziali a funzionari, quindi non a dirigenti, – continua Morando – coerentemente con la legislazione all’epoca vigente, si è rivelato, secondo quanto sostenuto dalle Agenzie fiscali, per il passato, uno strumento necessario per far fronte alle carenze di organico dirigenziale delle Agenzie in considerazione delle loro peculiarità e delle loro attività spiccatamente operative, uno strumento necessario per far fronte ad una carenza che si è venuta determinando dal 2009 in poi, evidentemente a causa di una sostanziale incapacità dell’amministrazione di provvedere alla copertura, in termini strutturali e definitivi, delle funzioni dirigenziali che in quelle Agenzie debbono essere garantite
La stessa Corte costituzionale richiama una consolidata giurisprudenza della Corte suprema di Cassazione (ho la citazione della sentenza ma non voglio adesso far perdere tempo), che giudica sufficiente, ai fini del riconoscimento della validità dell’atto tributario, la provenienza dell’atto dall’ufficio in quanto idoneo ad esprimerne all’esterno la volontà. Questo risponde, a nostro avviso, ai principi di buon andamento di cui all’articolo 97 della Costituzione e di conservazione degli atti amministrativi e di continuità dell’azione amministrativa. Pertanto – e questo è un primo elemento rilevante, a mio giudizio, di risposta alle preoccupazioni che sono state manifestate –, non si intravedono rischi di invalidità degli avvisi di accertamento e delle cartelle esattoriali emesse nel corso delle attività delle Agenzie nel passato, uffici delle Agenzie nelle quali sviluppavano la loro attività dirigenziale i funzionari che avevano assunto questo incarico”.
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