Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha accolto in parte il ricorso del gestore di un bar annullando il provvedimento del comune di Monza di “cessazione dell’attività
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha accolto in parte il ricorso del gestore di un bar annullando il provvedimento del comune di Monza di “cessazione dell’attività di gestione degli apparecchi per il gioco d’azzardo lecito mediante il distacco della rete elettrica degli stessi e la loro dismissione” e rigettato il risarcimento economico. Il Tribunale ha accettato, l’annullamento del provvedimento in quanto il barista, non avrebbe, come sostiene l’Amministrazione di Monza, compiuto una “nuova istallazione” che violerebbe la legge regionale sulle distanze dai luoghi sensibili (500 m) perché ha semplicemente “spostato fisicamente i locali in cui gestisce, tra l’altro, l’attività di gioco d’azzardo lecito, pur avendo conservato lo stesso indirizzo e numero civico dell’esercizio commerciale di riferimento”.
Pertanto: “Ritiene il Collegio, risultando pacifici tra le parti gli elementi, che la mera modificazione dei dati catastali dell’immobile in cui viene svolta un’attività commerciale non implichi un trasferimento della sede dell’attività, ai sensi della normativa regionale di riferimento”. Il Tar Lombardia invece, non ha accettato il risarcimento economico richiesto “per il breve periodo di chiusura forzata dell’attività, intercorso tra l’adozione del provvedimento impugnato e la pronuncia cautelare, in quanto risulta assente nel comportamento tenuto dall’amministrazione l’elemento soggettivo necessario (dolo o colpa) per integrare la fattispecie illecita ipotizzata dall’impresa ricorrente”.
PressGiochi
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