21 Novembre 2024 - 23:01

Minori in sala giochi: il Tribunale di Oristano annulla la sanzione perché la violazione è attribuita solamente al dipendente della sala

“E’ necessario che il verbale di accertamento e contestazione contenga non tanto la precisa indicazione delle norme violate, ma una specifica contestazione della condotta attiva od omissiva imputata al trasgressore

05 Luglio 2024

“E’ necessario che il verbale di accertamento e contestazione contenga non tanto la precisa indicazione delle norme violate, ma una specifica contestazione della condotta attiva od omissiva imputata al trasgressore e all’eventuale obbligato in solido, che integri la violazione amministrativa censurata”.

E’ quanto afferma il Tribunale civile di Oristano respingendo l’appello promosso dall’Agenzia dogane e dei Monopoli contro una sala giochi. La sala giochi di Cagliari aveva proposto tempestiva opposizione al Giudice di Pace contro l’ordinanza emessa da ADM che ingiungeva il pagamento di 7.000 euro come sanzione amministrativa per aver permesso l’accesso di minori in aree di gioco con vincita in denaro, in violazione delle norme vigenti.

I ricorrenti – difesi dall’avvocato Giovanni Maria Ruiu (A.G.G.E. Sardegna) – sostenevano che l’ordinanza ingiunzione fosse nulla perché il verbale di accertamento redatto dalla Guardia di Finanza non recava alcuna espressa contestazione nei confronti della sala né, in forma solidale, nei confronti del suo legale rappresentante, individuando invece quale unico soggetto destinatario del provvedimento il dipendente della società e asserito trasgressore.

Inoltre, al titolare della sala non era stato notificato alcun verbale di accertamento e contestazione nei tempi prescritti dalla legge, rendendo nulli gli atti sanzionatori successivi.

Il Tribunale di Oristano, confermando la decisione del Giudice di Pace che ha annullato l’ordinanza di ADM, afferma oggi che “Come emerge dal verbale, la contestazione risulta comunque mossa in via immediata e diretta nei confronti del solo dipendente della sala giochi, quale persona fisica individuata più volte come trasgressore, sia nella parte precompilata, contenente il richiamo testuale alla condotta materiale prevista dalla disposizione di legge violata, sia nella parte dedicata alle dichiarazioni rese dal trasgressore, senza che risulti menzionata in alcun modo, ai fini della successiva notifica agli altri interessati, la circostanza dell’avvenuta commissione dell’illecito in concorso tra più soggetti, con l’indicazione dei diversi elementi fondanti le relative responsabilità”.

“Peraltro, anche nella relata di notificazione compilata in data 3 agosto 2018, è contenuta una conferma della redazione del verbale di contestazione e accertamento amministrativo direttamente nei confronti del dipendente (della sala giochi, ndr), mentre, al contempo, il verbale del 21 luglio 2018 non reca il minimo cenno alla sussistenza di una responsabilità solidale in capo al responsabile in forza della sua qualifica e la notifica medesima viene eseguita nei confronti di quest’ultimo quale legale rappresentante della sala, con il riferimento alla persona giuridica rappresentata, che non costituisce in alcun modo valida contestazione nei confronti della persona fisica, la cui responsabilità solidale presuppone che le sia tempestivamente contestata l’infrazione del soggetto di cui deve rispondere. L’autonomia delle posizioni dei soggetti comporta, infatti, che nei confronti di ciascuno di essi sussista l’obbligo di una preventiva e distinta contestazione, entro il termine di cui all’art. 14 L. n. 689/81, nelle rispettive qualità di trasgressore (eventualmente in concorso con altro autore materiale), e di corresponsabile al pagamento della sanzione, in funzione dell’emissione della successiva ordinanza-ingiunzione, tanto più che nella particolare fattispecie in esame, diversamente da quanto accade per la generalità delle violazioni amministrative ex art. 6 L. n. 689/81, l’art. 24, comma 22, del D.L. n. 98/2011, conv. in L. n. 111/2011 stabilisce che “nell’ipotesi in cui titolare dell’esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco sia una società, associazione o, comunque, un ente collettivo, le disposizioni sanzionatorie previste dal presente comma e dal comma 21 si applicano alla società, associazione o all’ente e il rappresentante legale della società, associazione o ente collettivo è obbligato in solido al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie”.

Il Tribunale respingendo l’appello di ADM ha confermato la sentenza del Giudice di Pace.

PressGiochi

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