Frequente era per le nostre aziende l’utilizzo dei voucher per integrare le esigenze di lavoro nell’attività di raccolta del gioco. Con l’abolizione di tale strumento l’istituto delle prestazioni occasionali –
Frequente era per le nostre aziende l’utilizzo dei voucher per integrare le esigenze di lavoro nell’attività di raccolta del gioco. Con l’abolizione di tale strumento l’istituto delle prestazioni occasionali – ha spiegato il Dott. Marco Minoccheri, Consulente fiscale Astro – è stato ridisciplinato dall’art. 54 bis della Manovra 2017.
La nuova disciplina delle prestazioni di lavoro occasionali va applicata alle attività lavorative che, nell’anno civile, danno luogo a:
– compensi complessivamente non superiori a 5.000 euro, per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
– compensi complessivamente non superiori a 5.000 euro, per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori;
– compensi di importo non superiore a 2.500 euro, per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore.
Si escludono, invece, prestazioni del tipo descritto relative a soggetti che abbiano in corso con l’utilizzatore o abbiano cessato, da meno di sei mesi, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
Destinatari della norma in oggetto possono essere:
– le imprese o i professionisti per l’acquisizione di prestazioni di lavoro mediante il contratto di prestazione occasionale.
– le persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, per il ricorso a prestazioni occasionali mediante il Libretto Famiglia;
I soggetti svolgenti attività d’impresa o professionale possono stipulare un contratto di prestazione occasionale, mediante cui il primo acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità, entro limiti di importo, di condizione e modalità.
L’utilizzatore, in tali casi, è tenuto a trasmettere all’Inps, almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica dedicata o contact center, una dichiarazione contenente, tra l’altro, le seguenti informazioni:
i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
il luogo di svolgimento della prestazione;
l’oggetto della prestazione;
la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni;
il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell’arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo.
Le prestazioni ex art. 54-bis, tuttavia, sono da escludersi per i seguenti soggetti:
utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti svantaggiati o disoccupati, purché non iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
esecutori di appalti di opere o servizi.
Qualora si tratti di soggetti non svolgenti attività d’impresa o professione, è fatto obbligo, agli utilizzatori e ai prestatori, di registrarsi e di svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario, all’interno della piattaforma gestita dall’INPS, denominata «piattaforma informatica INPS», che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico.
Inoltre, ciascun utilizzatore di prestazioni occasionali nell’ambito privato o familiare può acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS, ovvero presso gli uffici postali, un libretto nominativo prefinanziato, denominato «Libretto Famiglia», per il pagamento delle prestazioni occasionali rese a suo favore da uno o più prestatori nell’ambito di:
– piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
– assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
insegnamento privato supplementare.
L’utilizzatore, attraverso la piattaforma Inps, comunica i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto, entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione.
In entrambi i casi, gli utilizzatori dovranno effettuare versamenti “preventivi” delle retribuzioni tramite i modelli F24 Elide o, se a pagare è un’amministrazione pubblica, F24 Enti pubblici, utilizzando i seguenti codici tributo.
“Lifa” – finanziamento del libretto famiglia per l’accesso a prestazioni fi lavoro occasionale
“Cloc” – finanziamento del contratto di lavoro occasionale.
Il modello F24 Elide dovrà essere compilato indicando:
– nella sezione “contribuente” il codice fiscale e i dati anagrafici di chi effettua il versamento
– nella sezione “Erario ed altro”
– la lettera “I” (Inps) nel campo “tipo”
– nessun valore per gli “elementi identificativi”
– la causale contributo “Lifa” o “Cloc” nel campo “codice”
– l’“anno di riferimento”, è quello in cui si effettua il pagamento.
“Cloc” potrà essere indicata anche nell’F24 Enti pubblici, esclusivamente nella colonna degli “importi a debito versati”, indicando:
– nella sezione “contribuente”, il codice fiscale e i dati anagrafici dell’ente che effettua il versamento
– nella sezione “dettaglio versamento”
– nel campo “sezione”, la lettera “I” (Inps)
– nel campo “codice tributo/causale”, la causale “Cloc”
– nessun valore per il “codice” e gòo “estremi identificativi”
– nel campo “riferimento A”, il mese in cui si effettua il pagamento
– nel campo “riferimento B”, l’anno in cui si effettua il pagamento.
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