24 Novembre 2024 - 05:26

Milleproroghe. Servizio Studi: “Governo quantifichi la variazione di gettito relativa alla proroga della Lotteria degli scontrini”

Il Milleproroghe prevede, in materia di lotteria dei corrispettivi, che il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle entrate, con il quale sono disciplinate

12 Gennaio 2021

Il Milleproroghe prevede, in materia di lotteria dei corrispettivi, che il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle entrate, con il quale sono disciplinate le modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione e le disposizioni necessarie per l’avvio e per l’attuazione della lotteria, previsto dal comma 544 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016, sia adottato entro e non oltre il 1° febbraio 2021.

Si prevede altresì che la facoltà, per i consumatori, nel caso in cui gli esercenti rifiutino di acquisire il codice lotteria al momento dell’acquisto, di effettuare le segnalazioni che saranno utilizzate dall’Agenzia delle entrate e dal Corpo della Guardia di finanza nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione, possa essere esercitata dal 1° marzo 2021.

In proposito si evidenzia che l’articolo 141 del DL n. 34 del 2020 ha disposto la proroga dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021 del termine di avvio della lotteria dei corrispettivi di cui all’art. 1, comma 540, della Legge n. 232 del 2016. Alla disposizione sono stati ascritti effetti di minore spesa per 19,4 milioni, di cui 14,7 milioni per il rinvio delle estrazioni previste per il secondo semestre 2020 al 2021 e 4,7 milioni per il conseguente posticipo delle spese amministrative.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che alle disposizioni non si ascrivono effetti di gettito. In merito ai profili di quantificazione, con riferimento al rinvio al 1° marzo 2021 della possibilità per il consumatore di segnalare un eventuale rifiuto dell’esercente di acquisizione del codice lotteria al momento dell’acquisto, si evidenzia, che tale disposizione è stata introdotta dall’articolo 20, comma 1 del DL n. 124/2019 e, in relazione alla stessa, la relazione tecnica stimava, in virtù dell’operare di un effetto di deterrenza, maggiori entrate in misura pari a 2,72 milioni nel 2020, 5,03 milioni nel 2021 e 4,5 milioni annui a decorrere dal 2022. Il differimento disposto dalla norma in esame appare quindi suscettibile di incidere sugli effetti di maggior gettito ascritti alla norma originaria per il 2021, con conseguenti possibili maggiori oneri. In proposito appare quindi necessario acquisire l’avviso del Governo.

Personale MEF-DAG per gestione lotteria degli scontrini – cashless

Il Servizi Studi del Parlamento esamina anche le norme relative al Personale MEF-DAG per gestione lotteria degli scontrini – cashless.

La norma novella l’art. 141, comma 1-ter, del DL n. 34/2020 che, nel testo previgente, prevede che il Ministero dell’economia possa avvalersi nel limite massimo complessivo di 240.000 euro di sei unità massime di personale con contratto a tempo determinato per una durata massima di quindici mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, per un importo massimo di 40.000 euro per ciascun incarico, a valere sulle risorse rivenienti dalla lotteria dei corrispettivi16. Le modifiche introdotte prevedono il ricorso ad “incarichi di collaborazione” in luogo dei “contratti a tempo determinato” e la proroga del termine massimo di applicazione della disposizione dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 (comma 11).

Il prospetto riepilogativo non considera la norma. La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma ed afferma che la modifica del comma 1-ter dell’art. 141 del DL n. 34/2020 risponde al fine, da un lato, di spostare i termini temporali dell’utilizzo delle risorse, inizialmente previsto fino a dicembre 2021, al 30 giugno 2022 in ragione del rinvio dell’inizio effettivo della lotteria rispetto ai termini inizialmente previsti, e, dall’altro, di prevedere che il MEF – DAG possa conferire incarichi di collaborazione ad esperti individuati con procedure trasparenti piuttosto che procedere ad assunzioni a tempo determinato, che richiederebbero procedure di selezione più lunghe ed onerose.

La norma mantiene comunque invariati i limiti già previsti del numero fino a sei unità di collaboratori, della durata del rapporto di non oltre quindici mesi e dell’importo massimo di 40.000 euro per ciascun incarico conferito.

La norma trova copertura, analogamente alla vigente disposizione, nell’ambito delle risorse disponibili sullo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 1, comma 542, della legge n. 232/2016, e non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le risorse potranno essere utilizzate nel periodo da gennaio 2021 al 30 giugno 2022 in base ai termini dei contratti che saranno stipulati a seguito delle procedure previste dalla legge. In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma modifica l’art. 141, comma 1-ter, del DL n. 34/2020 che consente al Ministero dell’economia di impiegare personale con contratto a tempo determinato nell’ambito per la gestione della lotteria dei corrispettivi.

La modifica intervenuta si limita a prevedere il ricorso ad “incarichi di collaborazione” in luogo dei “contratti a tempo determinato” e a prorogare il termine massimo di applicazione della disposizione dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022.

A fronte di ciò restano invariati i limiti già previsti nel testo della disposizione (numero fino a sei unità di collaboratori, durata del rapporto di non oltre quindici mesi, importo massimo di 40.000 euro per ciascun incarico conferito e spesa complessiva massima di 240.000 euro). Alla disposizione non sono ascritti effetti finanziari. La Relazione tecnica ribadisce quanto già evidenziato con riguardo al DL n. 104/2020, affermando che la misura trova copertura nell’ambito delle risorse disponibili sullo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 1, comma 542, della legge n. 232/2016. Al riguardo, si prende atto che secondo la relazione tecnica le necessarie risorse risultano disponibili; andrebbe peraltro verificato se l’utilizzo di tali disponibilità nel 2022 sia compatibile con le previsioni tendenziali riferite a tale esercizio. In proposito andrebbe acquisito un chiarimento.

 

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