Il comma 10-sexies dell’articolo 1 del decreto Milleproroghe, attualmente all’esame del Parlamento, proroga per l’anno 2020, dal 28 febbraio al 30 settembre, il termine massimo per la presentazione al Comune
Il comma 10-sexies dell’articolo 1 del decreto Milleproroghe, attualmente all’esame del Parlamento, proroga per l’anno 2020, dal 28 febbraio al 30 settembre, il termine massimo per la presentazione al Comune competente della richiesta di accesso alle agevolazioni per la riapertura e l’ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi previste – per promuovere le economie locali (in comuni fino a 20.000 abitanti) – dall’articolo 30-ter del D.L. n. 34/2019, a favore dei soggetti esercenti le predette attività.
Per gli anni successivi al 2020, primo anno di operatività della misura, il termine per la presentazione delle domande rimane invariato.
Il Servizio Studi evidenzia come, l’art. 30-ter del D.l. n. 34/2019 ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2020 un’agevolazione volta a promuovere l’economia locale attraverso la riapertura e l’ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi. L’agevolazione consiste nell’erogazione di un contributo pari ai tributi comunali pagati dall’esercente nel corso dell’anno e viene corrisposta per l’anno nel quale avviene l’apertura o l’ampliamento dell’esercizio commerciale e per i tre anni successivi, per un totale di quattro anni.
Articolo che tuttavia esclude dalle agevolazioni le sale scommesse o che detengono al loro interno apparecchi di intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del T.U.L.P.S (R.D. 773/1931). Si tratta degli apparecchi idonei per il gioco lecito, vale a dire quelli dotati di attestato di conformità rilasciato dall’Agenzia delle dogane e dei Monopoli e obbligatoriamente collegati alla rete telematica, slot machine, e quelli facenti parte della rete telematica che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa, videolottery.
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