L’articolo 15 del Milleproroghe, attualmente all’esame del Parlamento, reca la Proroga di termini in materia di agricoltura. Il comma 3 interviene sull’articolo 19-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4,
L’articolo 15 del Milleproroghe, attualmente all’esame del Parlamento, reca la Proroga di termini in materia di agricoltura.
Il comma 3 interviene sull’articolo 19-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazione, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”. In virtù della grave crisi che investe il settore ippico, l’art. 19-bis ha introdotto un incremento di una unità da destinare all’istituzione di una posizione dirigenziale di livello generale.
La disposizione si riferisce al comma 2 del suddetto articolo ed è volta ad introdurre una estensione del termine previsto per la modifica del regolamento di organizzazione e della pianta organica del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Il termine di sessanta giorni, decorrente dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è esteso ad un anno. La ratio sottesa alla disposizione di modifica – si legge nella relazione tecnica – deriva dalla necessità di consentire all’Amministrazione di utilizzare la procedura semplificata prevista dalla norma.
La disposizione in oggetto, di natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
PressGiochi