Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia ha rigettato il ricorso di una sala bingo contro i limiti orari imposti dal comune di Messina, il quale, con l’ordinanza n. 393
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia ha rigettato il ricorso di una sala bingo contro i limiti orari imposti dal comune di Messina, il quale, con l’ordinanza n. 393 del 28 settembre 2017, ha modificato l’orario di esercizio dei concessionari di Stato autorizzati ex art. 88 del T.U.L.P.S. (sale bingo e sale VLT), prescrivendo il più restrittivo orario: dalle ore 10.00 alle ore 13.00, e dalle ore 17.00 alle ore 22.00 di tutti i giorni, compresi i festivi.
IL Tribunale ha ricordato che: “In forza della generale previsione dell’art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, il sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco d’azzardo”.
“Al Sindaco deve essere riconosciuto il potere di disciplinare gli orari delle sale da gioco, nonché l’orario di accensione e spegnimento degli apparecchi durante l’orario di apertura degli esercizi in cui gli stessi sono installati”. Deve anche premettersi che, anche secondo il Parlamento europeo, il gioco d’azzardo non è un’attività economica ordinaria, dati i suoi possibili effettivi negativi per la salute, e dati i suoi costi sociali, quali il gioco compulsivo (le cui conseguenze e i cui costi sono difficili da stimare), la criminalità organizzata, il riciclaggio di denaro e la manipolazione degli incontri sportivi…
Nell’attuale momento storico la diffusione del fenomeno della ludopatia in ampie fasce della società civile costituisca un fatto notorio o, comunque, una nozione di fatto di comune esperienza, per quanto emerge dalle numerose iniziative di contrasto assunte dalle autorità pubbliche a livello europeo, nazionale e regionale.
Va ricordato – ha proseguito – che la libertà di iniziativa economica non è assoluta, non potendo essa svolgersi – per preciso precetto costituzionale – in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
Infine, il Tar ha evidenziato come “una tutela a macchia di leopardo nei confronti della ludopatia, legata alla maggiore o minor sensibilità nei confronti di questo problema da parte dei Sindaci dei diversi comuni d’Italia, è una mera circostanza di fatto inidonea a determinare la illegittimità di misure diverse adottate in contesti territoriali differenti. La tesi di parte ricorrente secondo cui “il provvedimento sindacale adottato appare dunque inutilmente restrittivo, in quanto sostanzialmente inefficace” non persuade, in quanto esso conserva invece la propria massima efficacia all’interno del territorio di Messina – quali che siano i rapporti con le altre contigue realtà territoriali”.
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