27 Dicembre 2024 - 03:22

Match fixing. La Commissione europea propone all’Unione la firma della convenzione contro la manipolazione degli eventi sportivi

Spagna. Rapporto sul gioco online: nel secondo trimestre -4,51% di ricavi La Commissione europea oggi 27 luglio 2017 ha proposto al Consiglio dell’Unione di concludere l’accordo sulla Convenzione del Consiglio

27 Luglio 2017

Spagna. Rapporto sul gioco online: nel secondo trimestre -4,51% di ricavi

La Commissione europea oggi 27 luglio 2017 ha proposto al Consiglio dell’Unione di concludere l’accordo sulla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla manipolazione delle competizioni sportive per quanto riguarda le questioni non relative al diritto penale sostanziale e alla cooperazione giudiziaria in materia penale.

 

Il 13 novembre 2013 la Commissione ha adottato “la raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza la Commissione europea a partecipare, per conto dell’Unione europea, ai negoziati per una convenzione internazionale del Consiglio d’Europa tesa a contrastare la manipolazione dei risultati sportivi”.

Il Consiglio ha suddiviso il progetto di decisione del Consiglio in due decisioni separate. Una decisione sulle questioni relative alle scommesse e allo sport è stata adottata dal Consiglio il 10 giugno 2013. La seconda decisione, adottata dal Consiglio il 23 settembre 2013, riguarda questioni relative alla cooperazione in materia penale e alla cooperazione di polizia.

Il 9 luglio 2014 i delegati dei ministri del Consiglio d’Europa hanno adottato la convenzione sulla manipolazione delle competizioni sportive. Il 2 marzo 2015 la Commissione ha presentato al Consiglio le sue proposte di decisioni del Consiglio concernenti la firma della convenzione a nome dell’Unione.

La Commissione ritiene che la firma della convenzione dovrebbe essere parte dell’impegno dell’Unione nella lotta alle partite truccate, insieme ad altri strumenti quali l’imminente iniziativa della Commissione sulle scommesse collegate alle partite truccate in linea con la sua comunicazione del 2012 sul gioco d’azzardo on-line6, il lavoro del gruppo di esperti UE sulle partite truccate e le azioni preparatorie e i progetti dedicati alle partite truccate.

 

 

L’ACCORDO – Lo scopo della convenzione, come specificato al suo articolo 1, è “combattere la manipolazione delle competizioni sportive al fine di proteggere l’integrità e l’etica dello sport in conformità al principio dell’autonomia dello sport”. A tal fine, l’obiettivo basilare della convenzione è “proteggere l’integrità e l’etica dello sport”. Per raggiungere questi risultati la convenzione prevede una serie di misure finalizzate a prevenire, individuare e sanzionare le manipolazioni delle competizioni sportive. Alla luce di tale obiettivo, la convenzione promuove inoltre la cooperazione internazionale e predispone un meccanismo di controllo per assicurare che sia data attuazione alle sue disposizioni.

 

La convenzione rappresenta in tal modo un approccio pluridimensionale per affrontare la manipolazione delle competizioni sportive. Di conseguenza, le misure da adottare sono di natura diversa e interessano settori diversi del diritto, con una prevalenza degli aspetti di prevenzione8. Altri settori del diritto interessati sono il diritto penale sostanziale, la cooperazione giudiziaria in materia penale, la protezione dei dati e la regolamentazione delle attività legate alle scommesse.

 

I capi II e III della convenzione contengono la maggior parte delle disposizioni riguardanti la prevenzione9, mentre il capo III fissa una serie di disposizioni per agevolare lo scambio di informazioni tra tutte le parti interessate.

Le misure relative ai servizi di scommesse possono incidere sulle libertà del mercato interno relative al diritto di stabilimento e alla libera prestazione di servizi, nella misura in cui gli operatori delle scommesse esercitano un’attività economica. Per quanto riguarda in particolare l’articolo 3, paragrafo 5, lettera a), e l’articolo 11 la definizione di “scommesse sportive illegali” si riferisce a qualsiasi scommessa sportiva la cui tipologia o il cui operatore non siano autorizzati in virtù della legislazione applicabile nella giurisdizione della Parte in cui si trova lo scommettitore. L’espressione “legge applicabile” comprende il diritto dell’UE. Ciò implica che va tenuto conto anche dei diritti derivanti dalla legislazione dell’UE e che il diritto nazionale dello Stato membro deve essere conforme al diritto dell’UE, in particolare alle norme che disciplinano il mercato interno.

 

Gli articoli da 9 a 11 prevedono invece misure che potrebbero condurre a un certo ravvicinamento delle legislazioni. Ad esempio, l’articolo 9 della convenzione propone un elenco indicativo di misure che potrebbero essere applicate, “se del caso”, dalle autorità di regolamentazione delle scommesse per combattere la manipolazione delle competizioni sportive in relazione alle scommesse sportive. L’articolo 10, paragrafo 1, della convenzione dispone che “ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altra natura necessarie a prevenire conflitti di interesse e abuso di informazioni privilegiate da parte di persone fisiche o giuridiche coinvolte nella fornitura di scommesse sportive […]” (sottolineatura aggiunta). L’articolo 10, paragrafo 3, della convenzione mira a istituire un obbligo di segnalazione affermando che “ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altra natura necessarie ad obbligare gli operatori delle scommesse sportive a segnalare senza indugio le scommesse irregolari o sospette alle autorità di regolamentazione delle scommesse […]” (sottolineatura aggiunta). Infine, l’articolo 11 della convenzione relativo alle scommesse sportive illegali accorda alle parti un margine di manovra ancor più ampio. Esso recita: “ciascuna Parte esamina i mezzi più adeguati per lottare contro gli operatori di scommesse sportive illegali e prende in considerazione l’adozione di misure, in conformità alla legislazione applicabile delle giurisdizioni pertinenti, quali […]”.

 

 

Ciò dimostra che l’articolo 9 e l’articolo 10, paragrafi 1 e 3, stabiliscono la base per una possibile armonizzazione a norma dell’articolo 114 del TFUE, nella misura in cui gli operatori delle scommesse esercitano un’attività economica. L’articolo 11, che contiene una formulazione ancora più flessibile, implica anch’esso un certo grado di ravvicinamento di disposizioni che può ricadere nell’ambito disciplinato dall’articolo 114 del TFUE per quanto riguarda l’istituzione e il funzionamento del mercato interno.

 

L’articolo 11 della convenzione può inoltre incidere sui servizi forniti da un paese terzo. Le misure in questione, che riguardano direttamente l'”accesso” a tali servizi, rientrerebbero nell’ambito della politica commerciale comune dell’Unione ai sensi dell’articolo 207 del TFUE.

 

Il capo IV riguarda il diritto penale e la cooperazione in materia di applicazione della legge (articoli da 15 a 18). L’articolo 15 della convenzione non impone di perseguire penalmente in maniera globale la manipolazione delle competizioni sportive, ma soltanto certe sue forme (ove siano implicate corruzione, coercizione o frode). L’articolo 16 riguarda il riciclaggio di denaro. A livello dell’Unione questo ambito è regolato dalla decisione quadro 2001/500/GAI10, nonché dalla direttiva 2014/42/UE11. L’articolo 16, paragrafo 3, della convenzione rientra nell’ambito della competenza dell’UE e dell’articolo 114 del TFUE (direttiva 2005/60/CE relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo)12. Il capo V concernente la giurisdizione, il procedimento penale e le misure di applicazione della legge, e il capo VI sulle sanzioni e misure, contengono disposizioni che accompagnano le disposizioni di diritto penale sostanziale degli articoli da 15 a 18 della convenzione. L’articolo 19 della convenzione (giurisdizione) è una disposizione accessoria per stabilire disposizioni penali. Gli articoli 20, 21 e 25 della convenzione (misure relative alle indagini, alla protezione, al sequestro e alla confisca) sono misure procedurali penali che possono rientrare nell’ambito dell’articolo 82, paragrafo 2, lettere a) e b), del TFUE.

 

 

Il capo VII concerne la cooperazione internazionale giudiziaria e in altri ambiti. È importante osservare che la convenzione non contiene alcun regime giuridico che possa sostituire le norme esistenti, e non pregiudica pertanto gli strumenti già esistenti nel settore dell’assistenza reciproca in materia penale e di estradizione13. In tale contesto, vi è una serie completa di strumenti a livello europeo per facilitare la cooperazione giudiziaria in materia penale che si applicherebbe ai diversi modi operandi delle partite truccate o alla configurazione delle partite truccate come nuovo reato nell’ordinamento giuridico interno degli Stati membri14. L’articolo 26 della convenzione rientrerebbe in questo contesto.

 

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