Il disegno di legge di ratifica della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla manipolazione di competizioni sportive è all’esame della Commissione giustizia della Camera e, già approvato dal Senato, autorizza la
Il disegno di legge di ratifica della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla manipolazione di competizioni sportive è all’esame della Commissione giustizia della Camera e, già approvato dal Senato, autorizza la ratifica della Convenzione fatta a Magglingen il 18 settembre 2014, e detta disposizioni di adeguamento dell’ordinamento interno alla Convenzione.
La Convenzione del Consiglio d’Europa sulla manipolazione di competizioni sportive è intesa a prevenire, individuare e sanzionare la manipolazione delle competizioni sportive, coinvolgendo tutte le parti interessate a tale obiettivo, ossia le autorità pubbliche, le organizzazioni sportive e gli operatori di scommesse sportive.
La crescente commercializzazione degli eventi sportivi e la loro esposizione mediatica hanno favorito un consistente incremento degli interessi economici legati ad alcuni risultati sportivi ed incentivato lo sviluppo di nuove attività lecite ma anche illecite. Due fenomeni peculiari sono venuti in rilievo in tale contesto: il moltiplicarsi delle tipologie di scommesse disponibili, a volte in assenza di un controllo efficace da parte delle autorità competenti, e lo sviluppo di un consistente mercato illegale capace di offrire margini di rendimento particolarmente elevati, in grado di attirare le organizzazioni criminali che dalla manipolazione delle competizioni sportive su cui sono effettuate le scommesse traggono enormi ricavi riciclando, in tal modo, denaro di provenienza illecita.
Sebbene importanti aspetti della corruzione in ambito sportivo risultano già previsti dalle convenzioni sulla criminalità organizzata e sulla corruzione – rispettivamente la Convenzione delle Nazioni Unite sulla criminalità organizzata transnazionale (Palermo, 2000) e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (Mérida, 2003), tuttavia tali strumenti non considerano espressamente i casi di manipolazione delle competizioni sportive che esulano dal contesto della criminalità transnazionale o dalla nozione di corruzione in senso proprio.
Inoltre, la manipolazione delle competizioni sportive può essere attuata attraverso pratiche non riconducibili alla Convenzione penale sulla corruzione (Criminal Law Convention on Corruption del 1999 Strasburgo, del Consiglio d’Europa), così come le scommesse illegali e i profitti che derivano dalla manipolazione dei risultati sportivi non necessariamente rientrano nell’ambito di applicazione della Convenzione sul riciclaggio (Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo del 2005, Varsavia 2005).
Il disegno di legge di ratifica della Convenzione prevede disposizioni di adeguamento dell’ordinamento nazionale alle previsioni della Convenzione. Si tratta di limitati interventi relativi a: individuazione dell’autorità nazionale competente, previsione della confisca penale obbligatoria, anche per equivalente, dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo di delitti di frode in competizioni sportive o di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa; previsione della responsabilità amministrativa degli enti in caso tali reati siano commessi a loro vantaggio.
L’art. 1 della legge n. 401/89 punisce la frode in competizioni sportive con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 1.000 a 4.000 euro (è una fattispecie di reato di natura delittuosa). Si tratta della condotta di chiunque «offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal CONI, dall’UNIRE o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo». La stessa pena si applica al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa. Inoltre, il reato è aggravato se il risultato della competizione è influente ai fini di scommesse regolarmente esercitate.
L’art. 4 della legge n. 401/89 punisce invece l’ esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa delineando tanto fattispecie delittuose quanto contravvenzionali. La disposizione infatti prevede che:
chiunque esercita abusivamente l’organizzazione del gioco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni;
chiunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal CONI o dall’UNIRE è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni;
chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è punito con la reclusione da 6 mesi a tre anni;
chiunque abusivamente esercita l’organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali è punito con l’arresto da 3 mesi ad un anno e con l’ammenda non inferiore a 516 euro;
chiunque vende sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di Stati esteri, nonché chiunque partecipa a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l’accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione è punito con l’arresto da 3 mesi ad un anno e con l’ammenda non inferiore a 516 euro;
chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l’arresto da 3 mesi a un anno o con l’ammenda da 500 a 5.000 euro;
chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità ai concorsi, ai giochi o alle scommesse precedenti, fuori dei casi di concorso in uno dei suddetti reati, è punito con l’arresto fino a 3 mesi e con l’ammenda da 51 a 516 euro;
chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all’estero, è punito con l’arresto fino a 3 mesi e con l’ammenda da 51 a 516 euro;
chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse abusive è punito con l’arresto fino a 3 mesi o con l’ammenda da 51 a 516 euro.
Per i profili che necessitano invece di adeguamento, l’articolo 3 del disegno di legge dà attuazione nel nostro ordinamento all’art. 9 della Convenzione, che invita gli Stati a identificare una autorità responsabile per la regolamentazione delle scommesse sportive e per l’applicazione di misure di contrasto delle manipolazioni delle competizioni. L’autorità competente viene individuata dal legislatore nell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Si ricorda, infatti, che l’Agenzia, in veste di amministrazione dei monopoli, è garante della legalità e della sicurezza in materia di gioco e svolge funzioni di controllo sulla produzione e vendita dei tabacchi al fine di assicurare il regolare afflusso delle imposte. In particolare, nel comparto dei giochi, l’Agenzia provvede alla verifica della regolarità del comportamento degli operatori e al contrasto dei fenomeni di gioco illegale. Si ricorda infine che l’incorporazione dell’amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS, l’autorità di vigilanza nei settori dei giochi e dei tabacchi) nell’Agenzia delle dogane è stata disposta, a decorrere dal 1° dicembre 2012, dall’articolo 23-quater del decreto-legge n. 95 del 2012.
Con l’inserimento nella legge n. 401 del 1989 di un nuovo articolo 5-bis, il provvedimento prevede che in caso di condanna (o patteggiamento) per uno dei delitti previsti dalla legge (frode in competizioni sportive e altri delitti di esercizio abusivo di giochi o scommesse), il giudice debba ordinare la confisca penale (comma 1) e, se questa non è possibile, ordinare la confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il reo ha la disponibilità anche indirettamente o per interposta persona. E’ prevista l’applicazione dell’art. 322-ter, terzo comma, del codice penale (comma 2).
L’articolo 5 introduce nel d.lgs. n. 231 del 2001 la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di giochi e scommesse, dando così attuazione all’art. 23 della Convenzione.
In particolare, il disegno di legge inserisce un nuovo articolo 25-quaterdecies nel catalogo dei reati che costituiscono presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, prevedendo specifiche sanzioni pecuniarie per la commissione dei reati di frode nelle competizioni sportive e di scommesse illecite.
PressGiochi