Il fatto che la sala sia dedicata all’esclusiva offerta di Videolotterie non la esula dall’applicazione del distanziometro dettato dal regolamento comunale e dalla legge regionale. Lo ha confermato questa mattina
Il fatto che la sala sia dedicata all’esclusiva offerta di Videolotterie non la esula dall’applicazione del distanziometro dettato dal regolamento comunale e dalla legge regionale.
Lo ha confermato questa mattina il Tribunale amministrativo Regionale per il Piemonte intervenendo sul ricorso di una sala dedicata del comune di Manta.
Il titolare della sala affermava che l’attività da lui gestita, qualificabile come “sala dedicata”, non sarebbe compresa tra le attività disciplinate dal “regolamento comunale sulla apertura e la gestione delle sale giochi e per l’installazione di apparecchi elettronici da intrattenimento o da gioco”.
Secondo il TAR: “Il fatto che l’attività gestita dai ricorrenti sia “dedicata”, cioè contempli solo la presenza di apparecchiature VLT, non implica che le disposizioni della LRP n. 9/2016 (recante Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico, peraltro medio tempore abrogata e sostituita dalla LRP n. 19/2021 le cui previsioni comunque, per quanto qui interessa, sono in linea con il testo previgente) e del regolamento comunale non siano ad essa applicabili.
La legge regionale, infatti, pur distinguendo (all’art. 2) tra “sale da gioco” (quali “locali nei quali si svolgono i giochi a rischio di sviluppare dipendenza, ai sensi dell’articolo 86 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773”) e “spazi per il gioco” (quali “gli spazi riservati ai giochi di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 all’interno di esercizi pubblici e commerciali, di circoli privati ed in tutti i locali pubblici od aperti al pubblico in cui sono presenti o comunque accessibili le forme di gioco a rischio di sviluppare dipendenza previste dalla normativa vigente”), disciplina, all’art. 5, le distanze minime per la collocazione, con riferimento esclusivo alla mera presenza di apparecchi per il gioco (definiti come” gli apparecchi ed i congegni di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931”, tra i quali rientrano quelli gestiti dai ricorrenti), senza specificare o differenziare l’operatività di tali divieti a seconda della tipologia di locale in cui gli stessi si trovano.
Allo stesso modo il regolamento comunale impone il rispetto delle distanze dai luoghi sensibili per tutti quegli esercizi commerciali o pubblici in possesso o meno dei titoli autorizzatori di cui agli artt. 86 e 88 del TULPS e nei quali siano presenti apparecchi per il gioco.
Il divieto di installazione di apparecchi da gioco a distanze inferiori a quelle normativamente previste, pertanto, discende direttamente dalla norma regionale”.
“Nessuna attività arbitraria è imputabile al Comune – spiega ancora in Tar riferendosi alla scelta dei luoghi sensibili – dal momento che è la stessa legge regionale (all’art. 5 comma 2) che dispone che “i comuni possono individuare altri luoghi sensibili in cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1, tenuto conto dell’impatto degli insediamenti sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico ed il disturbo della quiete pubblica”.
Le amministrazioni comunali, pertanto, possono anche ampliare il novero dei luoghi sensibili purché tengano di conto del contesto e dei profili di sicurezza pubblica. Orbene, la inclusione delle aree verdi pubbliche nel contesto delle aree sensibili ben risponde a tale principio, dal momento che risulta del tutto ragionevole affiancare a scuole e case di riposo (definite direttamente dalla legge come aree sensibili) anche punti di maggior ritrovo e aggregazione delle medesime fasce di popolazione che frequentano i primi”.
PressGiochi
Fonte immagine: HippoBingo Cesena
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