Pordenone. L’Ass. Loperfido: “Abbiamo deciso adottare ulteriori limiti per prevenire il Gap” Legnano. Il sindaco Centinaio impone alla sala bingo personale di sorveglianza all’esterno Il servizio studi della Camera
Il servizio studi della Camera dei Deputati torna ad esaminare da un punto di vista prevalentemente finanziario l’art. 6 relativo ai giochi del decreto n. 50 conosciuto come Manovrina.
La legge di stabilità 2016 – si legge – ha, da ultimo, fissato il PREU (prelievo erariale unico) sugli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, lett. a) e b), del regio decreto n. 773 del 1931 nelle seguenti misure, a decorrere dal 1° gennaio 2016:
– 17,5% della raccolta per gli apparecchi di cui alla lettera a) (cosiddetti AWP o newslot) (comma 918 dell’art. 1 della legge di stabilità 2016). Si rammenta che lo stesso comma ha previsto anche la riduzione della percentuale minima obbligatoria di vincite (payout) dal 74% al 70% delle somme giocate;
– 5,5% della raccolta per gli apparecchi di cui alla lettera b) (cosiddetti VLT) (comma 919 dell’art. 1 della legge di stabilità 2016).
La legge finanziaria per il 2005 (L. n. 311/2004) ha fissato la percentuale delle ritenute sulle vincite al gioco del Lotto al 6% (art. 1, comma 488)9.
Ai sensi del decreto del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011 (cui fa rinvio, con novelle, l’articolo 10, comma 9, del DL n. 16 del 2012), a decorrere dal 1° gennaio 2012:
– per gli apparecchi denominati VLT, sulla parte della vincita eccedente euro 500, oltre al PREU (sopra citato) è applicata un’addizionale pari al 6 per cento (art. 5, comma 1, lett. a), del citato decreto direttoriale);
– per alcuni giochi, anche se a distanza (Vinci per la vita-Win for life, Vinci per la vita-Win for Life Gold, «SiVinceTutto SuperEnalotto», lotterie nazionali ad estrazione istantanea, Enalotto, Superstar) è dovuto un diritto pari al 6 per cento sulla parte della vincita eccedente euro 500 (art. 6, comma 1, del citato decreto direttoriale).10
Le norme modificano la tassazione sugli apparecchi da intrattenimento e sulle vincite al Lotto e per altri giochi.
Per quanto riguarda il PREU (comma 1), a decorrere dal 24 aprile 201711 l’aliquota del prelievo sugli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, del RD n. 773 del 1931 viene incrementata:
– dal 17,5% al 19% per gli apparecchi di cui alla lettera a) (cosiddetti AWP o newslot);
– dal 5,5% al 6% per gli apparecchi di cui alla lettera b) (cosiddetti VLT).
Per quanto riguarda le ritenute sulle vincite al lotto e per altri giochi (commi 2, 3 e 4), (cosiddetta “tassa sulla fortuna”) le norme, a decorrere dal 1° ottobre 2017:
La relazione tecnica, relativamente al comma 1 (incremento del PREU), afferma preliminarmente che, per quanto riguarda le AWP, la raccolta complessiva relativa al 2016 è stata pari a 26,33 miliardi di euro. A parità di raccolta, quindi, l’incremento di 1,5 punti percentuali comporterebbe un maggior gettito di 390 milioni di euro.
Tuttavia, la RT osserva anche che, a partire dal mese di agosto 2016, quando le nuove schede con il payout (percentuale minima di vincite rispetto alla raccolta) ridotto sono entrate in esercizio in modo completo, la raccolta derivante dagli apparecchi in esame è diminuita rispetto ai corrispondenti mesi dell’anno precedente di circa il 3,7% medio e che questa riduzione sembra trovare tendenzialmente conferma nei primi mesi dell’anno 2017.
Considerando una riduzione della raccolta del 3,7%, si possono formulare le seguenti stime:
– raccolta 2016: 26,33 miliardi – Erario 2016: 4,6 miliardi;
– raccolta con riduzione del 3,7%: 25,35 miliardi – Erario: 4,8 miliardi;
– maggior gettito annuo: 0,2 miliardi;
– maggior gettito 2017: 0,15 miliardi (0,2 x 9/12).
Per quanto riguarda le VLT, la raccolta complessiva per il 2016 è stata pari a 23,1 miliardi. A parità di raccolta, quindi, l’incremento di 0,5 punti percentuali comporterebbe un maggior gettito di 110 milioni su base annua.
Tenuto conto che si tratterebbe di un aumento limitato, lo stesso potrebbe risultare poco percepibile dai giocatori, con riflessi, quindi, contenuti sulla raccolta. Secondo la RT è dunque ragionevole ritenere che l’eventuale riduzione della raccolta possa risultare nell’ordine del 2% (-162 milioni di euro a parità di raccolta).13
In tal caso, considerato che la resa erariale è pari a circa il 22% della raccolta, si avrebbe un minor introito erariale di 35 milioni di euro (162 x 22%).14
La riduzione della raccolta, prosegue la RT, comporta minori ricavi per i ricevitori e per il concessionario; ciò che, a parità di costi, produce un minor gettito per IRES e IRAP, nell’ordine stimato di 11 milioni di euro.
Inoltre, la riduzione della raccolta implicherebbe teoricamente un livello più basso di vincite, con un minor introito da ritenuta di circa 6 milioni di euro.
In conclusione, l’aumento del prelievo erariale sulle vincite del Lotto porta un maggior introito stimato pari a: (+ 100 – 35 – 11 – 6) = + 48 milioni di euro annui.
Relativamente ai commi 3 e 4 (vincite eccedenti i 500 euro sugli apparecchi VLT e su altri giochi), la RT precisa innanzitutto che, per quanto concerne gli altri giochi soggetti al prelievo sulle vincite, incidendo la tassazione solo sulla parte di vincite superiore a euro 500, gli effetti sulla raccolta si stimano di modesto impatto.
Pertanto, a parità di base imponibile rispetto al 2016, il maggior gettito derivante dall’incremento di aliquota dal 6% al 12% è pari a 95 milioni di euro.
Complessivamente, dunque, l’impatto del provvedimento, relativamente ai commi da 2 a 4, può essere stimato su base annua in un incremento di gettito pari a 143 milioni di euro (48 per il Lotto + 95 per gli altri giochi).
L’aumento del prelievo sulle vincite richiede il preventivo adeguamento tecnologico dei sistemi, necessario all’applicazione concreta del prelievo e soprattutto alla rendicontazione contabile del gioco. L’applicazione dell’incremento di prelievo, relativamente all’anno 2017, potrà partire solo dal 1° ottobre.
In merito ai profili di quantificazione, relativamente all’incremento del PREU sugli apparecchi AWP (comma 19), la stima della RT incorpora una riduzione della raccolta del 3,7 per cento su base annua. Secondo la stessa relazione, tale riduzione corrisponde a quella osservata nel 2016 per effetto della contrazione della base imponibile, a seguito della riduzione della percentuale minima obbligatoria di vincite (payout) prevista dalla legge di stabilità 2016. Tuttavia – a differenza di quanto previsto per altri incrementi disposti dall’articolo in esame – la RT non considera effetti di ulteriore contenimento della raccolta in relazione all’incremento della tassazione disposto dalle norme in esame. Andrebbero quindi esplicitati i criteri di valutazione adottati, che inducono ad ipotizzare, per la categoria in esame, il mantenimento dei medesimi livelli di raccolta a fronte di un ulteriore aumento della tassazione.
Per quanto riguarda la raccolta sugli apparecchi VLT, per la quale la RT stima invece una riduzione del 3% in funzione della riduzione della percentuale di vincite riconosciute ai giocatori (payout), appare necessario acquisire gli elementi alla base dell’individuazione di tale percentuale nonché l’avviso del Governo in merito alla prudenzialità di tale stima, posto che nel settore delle VLT – come rammenta la stessa RT – proprio l’elevato payout è un fattore determinante del cosiddetto “rigioco”, ossia l’attitudine a puntare nuovamente le vincite in denaro.
In merito agli effetti per l’anno 2017, per entrambe le tipologie di apparecchi, si osserva che la RT assume che la nuova aliquota sia applicabile per 9 mesi, mentre il DL in esame è entrato in vigore il 24 aprile; le norme non prevedono inoltre espressamente effetti retroattivi o di carattere transitorio, né tali effetti sembrerebbero derivare dalla normativa primaria attualmente vigente: sul punto appare quindi necessario acquisire chiarimenti da parte del Governo.
Inoltre, si rileva che la RT esclude espressamente dalle stime “gli effetti delle normative locali, sin qui ancora non operative”. Si rileva in proposito che la risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-10524, svolta il 9 febbraio 2017, include tali normative fra gli elementi che inducono a ritenere probabile una contrazione del gettito nel 2017 ed evidenzia che “gli enti locali hanno continuato a legiferare in modo sempre più restrittivo”. Andrebbe quindi acquisita una valutazione del Governo, sotto il profilo della prudenzialità, riguardo alla non considerazione di tali normative da parte della RT.
Relativamente alle vincite al Lotto, la RT procede come segue: stima innanzitutto l’effetto ascrivibile, a parità di altri fattori, all’aumento della percentuale di prelievo, individuandolo in 100 milioni di euro annui (dato – 36 –
coerente con gli elementi conoscitivi disponibili)15, e lo rettifica sulla base di tre ulteriori effetti che possono essere indotti dalla riduzione della raccolta:
Relativamente alle vincite eccedenti i 500 euro si prende atto dei dati e delle assunzioni esplicitati dalla relazione tecnica. Tuttavia, per quanto riguarda le vincite agli apparecchi VLT (oggetto del comma 3), si rileva che la RT assume come base di calcolo la stessa base imponibile del 2016, a differenza di quanto indicato in altra parte dalla stessa relazione (v. comma 1), laddove si ipotizza una contrazione della raccolta del 3%: sul punto andrebbero acquisiti chiarimenti da parte del Governo.
Infine, in merito all’assunzione secondo cui la tassa, colpendo la sola porzione delle vincite superiore a 500 euro, non è suscettibile di incidere significativamente sulla raccolta dei giochi, sarebbe comunque utile conoscere se si siano registrate variazioni della raccolta dei giochi interessati in seguito all’introduzione, a decorrere dal 2012, dell’addizionale, ora aumentata per effetto delle norme in esame.
Tuttavia, si osserva che l’aumento del PREU comporterà presumibilmente la necessità, da parte della filiera, di ridurre il payout, attualmente pari all’88% medio.
Come è stato registrato per il comparto delle AWP, la riduzione del payout potrebbe comportare una riduzione della raccolta per il decremento della domanda. Inoltre, nel comparto delle VLT assume una certa rilevanza, per le particolari modalità di gioco e alla luce dell’alto livello di payout, il c.d. “rigioco”, cioè il reimpiego delle somme vinte. La riduzione del payout, quindi, comporterà una riduzione del rigioco.
Alla luce di quanto sopra, tenendo conto di quanto registrato nel comparto delle AWP e dell’incidenza della diminuzione del rigioco, la riduzione della base imponibile soggetta a PREU potrebbe essere stimata nell’ordine del 2 o 3 per cento.
Nell’ipotesi in cui la riduzione della raccolta si attestasse sul 3%, si possono formulare le seguenti stime:
– raccolta 2016: 23,1 miliardi – Erario 2016: 1,27 miliardi;
– raccolta con riduzione 3%: 22,4 miliardi – Erario: 1,34 miliardi;
– maggior gettito annuo: 0,07 miliardi;
– maggior gettito 2017: 0,052 miliardi (0,07 x 9/12).
Il maggior introito sarebbe cioè pari a 70 milioni su base annua. Nel 2017 si otterrebbero i 3/4 di questa cifra, pari a 52 milioni.
La RT afferma, infine, che non si considerano gli effetti delle normative locali, sin qui ancora non operative.
PressGiochi
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