La proposta di modifica depositata dal Governo in Commissione prevede, aveva spiegato il sottosegretario durante la presentazione della proposta, due passaggi: la riduzione dagli attuali oltre 378mila apparecchi a 345mila entro la fine di quest’anno, per arrivare all’obiettivo entro il prossimo 30 aprile. Baretta ha inoltre fatto rilevare che il taglio originariamente fissato al 30% sara’ pari a un effettivo 34%, a seguito dell’aumento del numero delle apparecchiature registrato negli ultimi mesi.
“La riduzione proporzionale,- spiega la Rt all’emendamento dell’Esecutivo – in misura non inferiore al 30%, del numero dei nulla osta di esercizio delle slot era prevista dalla legge di Stabilità 2016 ed era riferibile a ciascun concessionario, stabilendo che le modalità di tale riduzione venisse gradualmente disposta con decreto ministeriale.
Considerando che il numero di nulla osta dei predetti apparecchi alla data del 31 luglio 2015 era pari a 378.109 e che il numero di essi attualmente sul mercato è di circa 400.000, la norma prevede la seguente riduzione: 345 mila al 31 dicembre 2017 (circa il 15%); 265 mila al 30 aprile 2018 (pari ad un ulteriore 19%, per un totale di riduzione del 34%).
La disposizione prevede che la riduzione venga attuata da parte dei concessionari, in un primo momento, mediante riduzione, entro il 31 dicembre 2017, di almeno il 15 per cento del numero di nulla osta attivi ad essi riferibili alla data del 31 dicembre 2016; in ogni caso, il numero di nulla osta attivi alla data del 31 dicembre 2017 non potrà superare il numero di 345 mila.
Il secondo step prevede la riduzione degli apparecchi sino al numero massimo di 265 mila entro il 30 aprile 2018. Anche in questo caso, i concessionari, partendo dal numero di nulla osta a ciascuno di essi riferibile al 31 dicembre 2016, dovranno ridurre i propri nulla osta, secondo un criterio di proporzionalità”.
Manovrina. Ok alla sanzione di 10mila euro per ogni apparecchio non rimosso
ARTICOLO AGGIUNTIVO 6.06 DEL GOVERNO
Dopo l’articolo 6 aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Riduzione degli apparecchi da divertimento).
1. La riduzione del numero dei nulla osta di esercizio relativi agli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, attivi alla data del 31 luglio 2015, prevista dall’articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è attuata, secondo le modalità indicate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanare entro il 31 luglio 2017, nei seguenti termini:
a) alla data del 31 dicembre 2017 il numero complessivo dei nulla osta di esercizio non può essere superiore a 345.000;
b) alla data del 30 aprile 2018 il numero complessivo dei nulla osta di esercizio non può essere superiore a 265.000.
2. A tal fine, i concessionari della rete telematica procedono, entro la data indicata alla lettera a) del comma 1, alla riduzione di almeno il 15 per cento del numero di nulla osta attivi ad essi riferibili alla data del 31 dicembre 2016 e alla riduzione sino al numero di cui alla lettera b) del medesimo comma 1, entro la data ivi indicata, in proporzione al numero dei nulla osta a ciascuno di essi riferibili alla predetta data del 31 dicembre 2016.
3. Qualora alle date di cui alle lettere a) e b) del comma 1 il numero complessivo dei nulla osta di esercizio risulti superiore a quello indicato, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli procede d’ufficio alla revoca dei nulla osta eccedenti, riferibili a ciascun concessionario, secondo criteri di proporzionalità in relazione alla distribuzione territoriale regionale, sulla base della redditività degli apparecchi registrata in ciascuna regione nei dodici mesi precedenti.
6.06. Il Governo.