15 Novembre 2024 - 08:53

Manovra, via libera definitivo alla Camera: alcune misure anche sui giochi

Dopo il voto di fiducia, a Montecitorio la legge di bilancio ha avuto il via libera finale: 45 i contrari. Nel testo, il rifinanziamento dei bonus energetici per l’edilizia e

30 Dicembre 2021

Dopo il voto di fiducia, a Montecitorio la legge di bilancio ha avuto il via libera finale: 45 i contrari. Nel testo, il rifinanziamento dei bonus energetici per l’edilizia e per altre agevolazioni, il taglio dell’Irpef, la lotta alle delocalizzazioni aziendali. Alcune misure toccano anche il tema dei giochi…

  • La legge di Bilancio interviene nell’accordo tra il Governo e il Trentino Alto Adige.

Le norme apportano modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, di approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. Una prima modifica interessa l’articolo 75 del citato DPR che tratta delle entrate tributarie attribuite alle province autonome: la modifica specifica che tra tali entrate sono comprese anche quelle derivanti dalla raccolta di tutti i giochi con vincita in denaro, sia di natura tributaria, sia di natura non tributaria, in quanto costituite, al netto delle vincite e degli aggi spettanti ai concessionari, da utile erariale [comma 549, lettera a)].

Si interviene nella definizione del gettito delle entrate erariali derivanti dalla raccolta dei giochi attribuito alle Province autonome, anche con la modifica dell’articolo 75 dello statuto.

Entrate erariali derivanti dalla raccolta dei giochi: il comma 549, lettera a) modifica l’articolo 75 dello statuto, al fine di includere esplicitamente il gettito di tali entrate nella formula residuale che attribuisce alle province i 9 decimi di tutte le altre imposte erariali; il

comma 550 ne definisce l’ambito e le modalità di calcolo in relazione alle diverse tipologie di giochi.

Entrate erariali derivanti dalla raccolta dei giochi

Il comma 549, lettera a) modifica il comma 1, lettera g), dell’articolo 75 dello statuto al fine di estendere la compartecipazione spettante alle due province alle entrate derivanti dal gioco con vincita in denaro di natura extra tributaria, purché costituiscano utile erariale.

L’articolo 75 dello statuto elenca le quote del gettito delle entrate tributarie attribuite alle Province autonome di Trento e di Bolzano; a seguito delle modifiche apportate dalla legge di stabilità 2015, alle due Province autonome spettano gli 8 decimi dell’IVA generale e i 9 decimi di tutte le altre imposte erariali. La lettera g) contiene la formula ‘residuale’ secondo la quale spettano alle due Province tutte le altre entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate, inclusa l’imposta locale sui redditi, ad eccezione di quelle di spettanza regionale o di altri enti pubblici.

Le entrate tributarie spettanti alle Province autonome di Trento e di Bolzano ed alla Regione Trentino Alto Adige, sono state riviste, da ultimo, con la legge n. 190 del 2014 a seguito dell’accordo con il Governo dell’ottobre 2014; nello specifico è stata rimodulata l’aliquota di compartecipazione al gettito dell’IVA tra la Regione e le Province, è stata attribuita alle Province la facoltà di disciplinare interventi di credito d’imposta e sono state quantificate le quote delle accise sugli ‘altri prodotti energetici’. In sintesi, alla Regione Trentino-Alto Adige spetta l’intero gettito delle imposte ipotecarie, i 9 decimi delle imposte sulle successioni e donazioni e dei proventi del lotto e un decimo dell’IVA generale; alle Province autonome di Trento e di Bolzano spettano gli 8 decimi dell’IVA generale e i 9 decimi di tutte le altre imposte erariali (compresa l’IVA all’importazione), ad eccezione delle imposte devolute alla Regione Trentino Alto Adige.

Con la modifica apportata dalla norma in esame, tra ‘tutte le altre entrate’ sono ora comprese anche quelle derivanti dalla raccolta di tutti i giochi con vincita in denaro, sia di natura tributaria, sia di natura non tributaria, in quanto costituite, al netto delle vincite e degli aggi spettanti ai concessionari, da utile erariale.

La relazione tecnica specifica che “sono entrate da gioco costituenti utile erariale quelle, proprie di alcune sole tipologie di gioco con vincite in denaro, determinate dalla differenza fra la raccolta lorda derivante da tali tipologie e l’ammontare complessivo delle vincite legate alle stesse tipologie, nonché degli aggi che spettano ai concessionari che effettuano la raccolta”.

Si ricorda che il decreto legge n. 146 del 2021 (convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215) interviene in materia con l’articolo 16, comma 7, che quantifica, a titolo definitivo, la somma spettante a ciascuna provincia autonoma in relazione alle entrate erariali derivanti dalla raccolta dei giochi con vincita in denaro di natura non tributaria per gli anni fino al 2021. La suddetta somma è stata inizialmente stabilita in 50 milioni di euro per ciascuna provincia autonoma, e successivamente, con le modifiche apportate in sede di conversione in legge, è stata fissata in 90 milioni di euro per la Provincia autonoma di Trento e di 100 milioni di euro per la Provincia autonoma di Bolzano.

Con l’accordo del 18 novembre 2021, infatti, lo Stato riconosce in via definitiva la spettanza dei gettiti arretrati derivanti dalla raccolta dei giochi con vincita in denaro di natura non tributaria afferenti agli anni fino al 2021 e quantifica tali spettanze in 90 milioni di euro per la Provincia autonoma di Trento e di 100 milioni di euro per la Provincia autonoma di Bolzano

Il comma 550 disciplina le modalità di calcolo delle suddette entrate in relazione alle diverse tipologie di giochi.

La contabilizzazione delle entrate è effettuata per il gioco in rete fisica, in riferimento alle giocate raccolte nel territorio di ciascuna provincia, mentre per il gioco a distanza in riferimento alle giocate effettuate mediante conti di gioco intestati a residenti nel territorio di ciascuna provincia. Quanto alle tipologie di giochi, fermo restando la spettanza alla regione dei 9 decimi del provento del lotto al netto delle vincite (come stabilito all’articolo 69, comma 2, lettera c), dello statuto), i giochi con vincita in denaro considerati sono quelli derivanti da apparecchi da intrattenimento, giochi, lotterie, scommesse, concorsi pronostici, in qualsiasi modo denominati e organizzati. La norma specifica infine che la quantificazione gettito spettante alle province, quando per alcune tipologie di giochi non sia possibile, è determinata in base al rapporto percentuale tra le giocate sul territorio provinciale e le corrispondenti giocate a livello nazionale.

  • Tra i vari interventi inseriti nella legge di Bilancio, è istituito anche un Fondo di intervento per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze tra le giovani generazioni, con dotazione finanziaria di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Il Governo vuole così dare un impulso immediato, finanziando, attraverso il Fondo, la realizzazione di progetti a valenza ed impatto nazionale per prevenire e contrastare le dipendenze da sostanze e comportamentali.

“Allarmanti risultano i dati relativi alle dipendenze comportamentali legate al gioco d’azzardo – si legge nella relazione tecnica alla legge – favorito dalla costante connessione a internet: il 10,4% degli studenti tra i 15 e i 19 anni ha puntato soldi reali nel mondo virtuale accedendo attraverso lo smartphone, senza esclusione per i minorenni i quali riescono a superare le restrizioni imposte dalla legge. Al gioco d’azzardo risultano dati altrettanto allarmanti anche sulle cosiddette dipendenze digitali, come quella dei videogiochi e di Internet (l’11% degli studenti risulta essere a rischio).

Al fine di porre in essere ogni azione utile a contrastare e prevenire tali dipendenze comportamentali e da sostanze, che mettono a rischio la salute psico-fisica dei giovani ed il loro futuro, alla realizzazione dei progetti finanziati dal Fondo potranno concorrere i servizi pubblici, gli enti di ricerca pubblici e privati, le università e gli enti del privato sociale.

 

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