22 Novembre 2024 - 09:08

Manovra. Servizio Studi: 70,8 milioni della proroga concessioni Bingo e scommesse confluiscono nel Fondo per l’attuazione del programma di governo

La legge di Bilancio per il 2019 prevede l’incremento dello 0,5 per cento del prelievo erariale unico (PREU) applicabile agli apparecchi da divertimento e intrattenimento idonei per il gioco lecito

10 Dicembre 2018

La legge di Bilancio per il 2019 prevede l’incremento dello 0,5 per cento del prelievo erariale unico (PREU) applicabile agli apparecchi da divertimento e intrattenimento idonei per il gioco lecito (comma 621). Come spiega oggi il Servizio Studi del Senato, con riferimento alla tematica del gioco lecito, alla Camera (commi 646-649) sono state prorogate alcune concessioni in essere ed è stato allungato al 31 dicembre 2019 il termine oltre il quale non possono più essere rilasciati nulla osta per i vecchi apparecchi con vincita in denaro, (new slot), per i quali è slittato al 31 dicembre 2020 anche il termine ultimo di dismissione.

Il comma 621- ricorda il Servizio Studi –  incrementa dello 0,5 per cento le aliquote da utilizzare per determinare il prelievo erariale unico (PREU) applicabile agli apparecchi da divertimento e intrattenimento idonei per il gioco lecito.

La norma incrementa il prelievo erariale unico (PREU) applicabile agli apparecchi da divertimento e intrattenimento idonei per il gioco lecito identificati e definiti nelle loro caratteristiche essenziali dall’articolo 110, comma 6, lettera a), i cosiddetti amusement with prizes (AWP) e lettera b), le cosiddette videolottery (VLT), del regio decreto n. 773 del 1931 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

Più precisamente, si tratta degli apparecchi dotati di attestato di conformità rilasciato dal Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica, slot machine, e di quelli facenti parte della rete telematica che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa, videolottery.

Si ricorda che, da ultimo, l’articolo 9, comma 6, del decreto legge n. 87 del 2018, convertito con legge n. 96 del 2018, ha aumentato la misura del prelievo erariale unico sui predetti apparecchi, fissando le aliquote nella seguente modalità:

al 19,25 per cento (AWP) e al 6,25 per cento (VLT) dell’ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1° settembre 2018;

al 19,6 per cento (AWP) e al 6,65 per cento (VLT) a decorrere dal 1° maggio 2019;

al 19,68 per cento (AWP) e al 6,68 per cento (VLT) a decorrere dal 1° gennaio 2020,

al 19,75 per cento (AWP) e al 6,75 per cento (VLT) a decorrere dal 1° gennaio 2021

al 19,6 per cento (AWP) e al 6,6 per cento (VLT) a decorrere dal 1° gennaio 2023.

La norma in esame incrementa quindi le predette aliquote dello 0,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2019.

 

 

I commi, aggiunti dalla Camera, prevedono alcune proroghe in materia di concessioni pubbliche per l’esercizio dei giochi numeri a totalizzatore nazionale, per la raccolta del Bingo, relativamente alle scommesse su eventi sportivi e non sportivi, nonché relativamente al rilascio dei nulla osta per i vecchi apparecchi con vincita in denaro.

Il comma 646 proroga la gestione dell’attuale concessionario per l’esercizio dei giochi numerici a totalizzatore nazionale fino all’aggiudicazione della nuova concessione e, comunque, non oltre il 30 settembre 2019, al fine di consentire l’espletamento della procedura di selezione per l’attribuzione della nuova concessione – c.d. “Gara Superenalotto” – prevista dalla legge di bilancio 2017 (legge n. 32 del 2017, articolo 1, comma 576).

I giochi numerici a totalizzatore nazionale (GNTN) sono giochi di sorte basati sulla scelta di numeri da parte dei consumatori all’atto della giocata, ovvero sull’attribuzione alla giocata medesima di numeri determinati casualmente, come il Superenalotto.

Il comma 647 estende alle concessioni in scadenza nel 2019 la previsione dell’indizione di una gara per l’attribuzione di 210 concessioni di gioco per la raccolta del Bingo. La normativa vigente (legge n. 147 del 2013, comma 636) riguarda invece le sole concessioni in scadenza nel periodo 2013-2018.

Il comma 648 proroga fino all’aggiudicazione della nuova concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2019 le concessioni in essere e la titolarità dei punti di raccolta regolarizzati in materia di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati. La normativa vigente (legge n. 205 del 2017, comma 1048) prevede il termine del 31 dicembre 2018.

Il comma 649 proroga di un anno, dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019, il termine – previsto dall’articolo 1, comma 943, della legge n. 208 del 2015 – oltre il quale non possono più essere rilasciati nulla osta per i vecchi apparecchi con vincita in denaro, new slot (articolo 110, comma 6, lettera a) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza – TULPS). Il comma dispone altresì la proroga dell’obbligo di dismissione al 31 dicembre 2020, in luogo del 31 dicembre 2019 disposto dal medesimo comma dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015.

Le maggiori entrate derivanti dalle norme sulla proroga delle concessioni sul Bingo e sulle scommesse sono quantificate in 70,8 milioni per l’anno 2019 e confluiscono nel Fondo per l’attuazione del programma di governo.

 

I commi dal 306 al 308 prevedono che, a decorrere dal 1° luglio 2019, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli metta a disposizione degli enti locali gli orari relativi agli apparecchi da gioco il cui funzionamento sia subordinato al collegamento ad un sistema di elaborazione della rete.

Le regole tecniche di produzione degli apparecchi che consentono il gioco da remoto dovranno prevedere la memorizzazione, la conservazione e la trasmissione al sistema remoto dell’orario di funzionamento degli apparecchi.

Si demanda, infine, alla riforma complessiva in materia di giochi pubblici la definizione di criteri omogenei sul territorio nazionale in ordine alla distribuzione e agli orari degli esercizi che offrono gioco pubblico, anche al fine del monitoraggio in via telematica del rispetto dei limiti definiti.

Il comma 306 prevede misure volte a rendere effettive le norme degli enti locali che disciplinano l’orario di funzionamento degli apparecchi da divertimento e intrattenimento idonei per il gioco lecito identificati e definiti nelle loro caratteristiche essenziali dall’articolo 110, comma 6, lettera a), i cosiddetti amusement with prizes (AWP) e lettera b), le cosiddette videolottery (VLT), del regio decreto n. 773 del 1931 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), ovvero di monitorarne il rispetto e di irrogare le relative sanzioni.

A tali fini è previsto che, a decorrere dal 1° luglio 2019, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, avvalendosi della SOGEI S.p.A., metta a disposizione degli enti locali gli orari di funzionamento delle VLT. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge in esame la stessa Agenzia dovrà stabilire, con provvedimento del proprio direttore, le norme di attuazione della precedente disposizione.

Con riferimento alle AWP, viene invece stabilito che le relative regole tecniche di produzione che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto, da emanare con decreto del MEF ai sensi dell’articolo 1, comma 943, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), debbano prevedere la memorizzazione, la conservazione e la trasmissione al sistema remoto dell’orario di funzionamento degli apparecchi medesimi. Anche i dati relativi all’orario di funzionamento degli AWP devono essere messi a disposizione degli enti locali dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, avvalendosi della SOGEI Spa.

Gli oneri previsti per mettere a disposizione degli enti locali gli orari di funzionamento degli apparecchi citati sono stimati pari a 50.000 euro annui, ai quali l’Agenzia delle dogane e dei monopoli dovrà far fronte con le risorse umane e finanziarie già disponibili (comma 308).

Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge in esame, il MEF dovrà notificare lo schema di decreto alla Commissione europea, ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione.

Il comma 307 dispone, infine, che la riforma complessiva in materia di giochi pubblici, da adottare ai sensi dell’articolo 9, comma 6-bis, del decreto legge n. 87 del 2018, definisca criteri omogenei su tutto il territorio nazionale in ordine alla distribuzione e agli orari degli esercizi che offrono gioco pubblico.

 

 

PressGiochi

×