Applicare il distanziometro di 500 metri a slot machine, videolotterie e giochi da intrattenimento come le gru e le pesche (!!!)
Quantomeno si potrebbe superare la disomogeneità oggi esistente nelle normative vigenti a livello locale, se non si valutasse il reale effetto espulsivo. Ma purtroppo anche quelle norme vengono fatte salve nell’emendamento presentato dal Movimento 5 Stelle alla Manovra nel suo passaggio alla Commissione bilancio della Camera.
Gli on. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi ed altri chiedono infatti:
“Per tutelare determinate categorie di soggetti vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco d’azzardo, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), e comma 7, lettera a), (Awp, VLT e apparecchi di puro intrattenimento tipo gru e pesche) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in locali che si trovano a una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, inferiore a 300 metri per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e non inferiore a 500 metri per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti da istituti scolastici di ogni ordine e grado, centri di formazione per giovani e adulti, luoghi di culto, impianti sportivi, ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori, e a una distanza inferiore a 200 metri da apparecchi elettronici idonei al prelievo di denaro contante o da esercizi commerciali che svolgono le attività indicate nell’articolo 1, comma 2, della legge 17 gennaio 2000, n. 7.
I comuni possono stabilire ulteriori luoghi sensibili o distanze territoriali maggiori di quelle prescritte dal presente articolo e conseguentemente negare l’autorizzazione di cui al comma 1 tenendo conto dell’impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana ovvero di problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico o il disturbo della quiete e della salute pubbliche.
Sono fatti salvi leggi regionali o regolamenti comunali vigenti più restrittivi rispetto ai vincoli disposti dal presente articolo”.
Fonte immagine: pressgiochi.it
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