24 Novembre 2024 - 18:06

Manovra. Gara slot e leggi regionali: una norma scritta sull’acqua

Inizia oggi in Senato il percorso parlamentare della legge di bilancio. Ma le liti nella maggioranza sulla manovra proseguono. Non sarà un percorso facile, considerando anche i numeri, più risicati, sui

04 Novembre 2019

Inizia oggi in Senato il percorso parlamentare della legge di bilancio. Ma le liti nella maggioranza sulla manovra proseguono. Non sarà un percorso facile, considerando anche i numeri, più risicati, sui cui può contare la maggioranza giallo-rossa. Anzi, è probabile che la legge di Bilancio uscirà da Palazzo Madama fortemente modificata. Con il consueto assalto alla diligenza dei conti pubblici a raffiche di emendamenti.

Il governo prevede per i giochi di aumentare progressivamente il prelievo sulle vincite fino ad arrivare al 20% su quelle oltre 1 milione e la messa al bando per il rilascio delle nuove concessioni per la gestione della slot.

 

In giro per l’Italia, – scrive il Messaggero – chi più chi meno, ha cercato di limitarne la diffusione, in alcuni casi quasi mettendole al bando. Sono fioccate leggi regionali, dal Piemonte alla Puglia, per allontanarle da scuole, ospedali, chiese, uffici pubblici. A sposare la linea più intransigente No-Slot, è stato il Movimento Cinque Stelle, che nel governo Conte 1, con il sottosegretario all’economia Alessio Villarosa, ha anche ottenuto la delega specifica sul settore. Insomma, come la più classica delle nemesi, proprio ad un governo sostenuto dai Cinque Stelle, ma nel quale le anime No-Slot sono trasversali, toccherà gestire la maxi gara per la concessione di 250 mila macchinette e 58 mila videolotterie. Un’operazione derivante dalla circostanza, che le attuali concessioni rilasciate ormai anni fa, stanno per scadere.

Dalla gara lo Stato, che dal settore delle slot guadagna più di 4 miliardi di euro l’anno, vorrebbe ricavare altri 1,8 miliardi. Il paradosso, insomma, è che da un lato le slot nessuno le vuole, dall’altro non ne può fare a meno. Ma il punto non è solo questo. C’è un paradosso nel paradosso: come farà il governo a mettere a gara oltre 300 mila macchinette che le leggi regionali e i regolamenti comunali di fatto vietano di installare? Un codicillo, inserito sempre nella manovra, dice che il governo, attraverso dei decreti ministeriali, stabilirà norme unitarie su tutto il territorio nazionale per disciplinare la distribuzione delle macchinette. Una norma, in realtà, scritta sull’acqua. Difficile che un decreto ministeriale possa abrogare decine di leggi regionali.

 

 

Di seguito il testo dei due articoli relativi ai giochi

 

Articolo 92

 

(Concessione per il gioco mediante apparecchi da intrattenimento)

 

l. In vista della scadenza delle vigenti concessioni in materia di apparecchi da divertimento e intrattenimento e gioco a distanza, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto dei principi e delle regole europee e nazionali, attribuisce, con gara da indire entro il 31 dicembre 2020, mediante procedura aperta, competitiva e non discriminatoria, le seguenti concessioni:
a) 250.000 diritti per apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che consentono il gioco solo da ambiente remoto, collegati alla rete per la gestione telematica del gioco lecito prevista dall’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modifazioni da collocare nei punti vendita di cui alle lettere c) e d), nonché nelle sale scommesse e nelle sale bingo; base d’asta non inferiore ad euro 1.400 per ogni diritto, con un’offerta minima di 10.000 diritti;
b) 58.000 diritti (per apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, collegati alla rete per la gestione telematica del gioco lecito prevista dall’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, da collocare nei punti vendita di cui alla lettera d), nonché nelle sale scommesse e nelle sale bingo; base d’asta non inferiore ad euro 15.500 per ogni diritto, con un offerta minima di 2.500 diritti;
c) 35.000 diritti per l’esercizio di punti vendita presso bar e tabacchi, in cui poter collocare gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che consentono il gioco solo da ambiente remoto; base d’asta non inferiore a 11.000 euro per ogni punto di vendita, con un’offerta minima di 100 diritti;
d) 2.800 diritti per l’esercizio di sale in cui è possibile collocare gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che consentono il gioco solo da ambiente remoto; base d’asta non inferiore ad euro 30.000 per ogni punto di vendita, con un’offerta minima di 100 diritti;
e) 50 diritti per poter offrire gioco a distanza; base d’asta non inferiore ad euro 2.000.000 euro per ogni diritto.

2. Le concessioni di cui al comma 1 hanno durata di nove anni, non rinnovabile. In caso di aggiudicazione, le somme dovute devono essere versate in due rate: la prima, pari al cinquanta per cento della base d’asta, entro 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione della concessione e la differenza tra l’offerta presentata ed il versamento effettuato entro 30 giomi dalla sottoscrizione della convenzione di concessione.

3. Possono partecipare alle selezioni di cui al presente articolo i soggetti che già esercitano attività di raccolta di gioco in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi la sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti ne li’ ordinamento di tale Stato, di dimostrata qualificazione morale, tecnica ed economica.

4. Al fine di assicurare lo svolgimento delle gare e la collocazione dei punti vendita di gioco, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell’interno, sono fissate regole uniformi per tutto il territorio nazionale in ordine alla distribuzione dei punti di gioco.

 

 

Articolo 93

(Incremento del prelievo sulle vincite)

 

l. Il prelievo sulle vincite previsto dall’articolo 5, comma l, lettera a) del decreto del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011, richiamato nell’articolo 10, comma 9, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, è fissato nelle seguenti misure:
a) 1,9 per cento dal 1 maggio 2020 e 1,3 percento dal 1 gennaio 2021, per la vincita o parte di essa fino a 500 euro;
b) 15 per cento, dal 1 maggio 2020, per la parte della vincita eccedente euro 500.

2. A decorrere dal 1 marzo 2020 il diritto sulla parte della vincita eccedente i 500 euro previsto dall’articolo 6, comma 1, del decreto del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011, richiamato nell’articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 20!2, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, è fissato al 15 percento.

3. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli è modificata la percentuale del prelievo sulla vincita dei giochi SuperEnalotto e Superstar destinata al fondo utilizzato per integrare il montepremi relativo alle vincite di quarta e quinta categoria dell’Enalotto, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011, al fine di adeguarla alle nuove aliquote del prelievo sulle vincite.

 

 

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