A caccia di fondi, il Governo del Cambiamento decide di ricorrere nuovamente al settore dell’azzardo e fa lievitare la percentuale di prelievo erariale unico all’1,25% rispetto allo 0,5% previsto nel
A caccia di fondi, il Governo del Cambiamento decide di ricorrere nuovamente al settore dell’azzardo e fa lievitare la percentuale di prelievo erariale unico all’1,25% rispetto allo 0,5% previsto nel testo base della Manovra su slot e Vlt.
Considerando l’eccessivo peso fiscale che un aumento di questo tipo comporta per gli operatori del settore, l’Esecutivo ha previsto questa volta anche di andare a ritoccare la percentuale di vincite, che dovrebbe essere fissa, destinata ai giocatori e che scenderà al 69% per le slot machine e all’84,5% per le Videolotterie.
“La percentuale destinata alle vincite (payout) – si legge – è fissata in misura non inferiore al 69% e all’84,5% rispettivamente per gli apparecchi di cui all’articolo 110 comma 6 lettera a) e b) del Tulps e successive modificazioni.
Le operazioni tecniche per l’adeguamento della percentuale di restituzione in vincita sono concluse entro 18 mesi dall’entrata in vigore della presente legge”.
Questo comporterà per gli operatori l’onere di farsi carico di un aumento fiscale che non sarà subito scaricabile sul payout vista la necessità di investire nuovamente per l’aggiornamento e adeguamento dei sistemi alla nuova percentuale.
Ma il Governo, dopo aver concluso l’accordo con Bruxelles, è pronto ad intervenire anche su altri tipi di giochi pubblici.
“A decorrere dal 1° gennaio 2019, si prevede – l’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è stabilita:
– per i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro e al gioco del bingo a distanza, nella misura del 25% delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore.
– per le scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, nella misura del 20%, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 24%, se la raccolta avviene a distanza, applicata sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte;
– per le scommesse a quota fissa su eventi simulati di cui all’art. 1 comma 88 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, nella misura del 22% della raccolta al netto delle somme che, in base, al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al giocatore.
Si interviene anche sulle percentuali spettanti alle tabaccherie responsabili della raccolta dei gratta e vinci.
Si stabilisce infatti, che “Ai punti vendita per le lotterie ad estrazione istantanea il compenso per la raccolta del gioco è fissato in misura pari al 7,75%”.
PressGiochi
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