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Manovra 2020: concessioni scommesse, Bingo e AWP-R, c’è ancora da aspettare

Proroga delle concessioni per le scommesse e il Bingo e estensione dell’iscrizione al Ries a tutti gli operatori di gioco. Sono queste due delle principali misure a cui stanno lavorando

14 Ottobre 2019

Proroga delle concessioni per le scommesse e il Bingo e estensione dell’iscrizione al Ries a tutti gli operatori di gioco. Sono queste due delle principali misure a cui stanno lavorando i tecnici del Governo e che dovrebbero essere contenute nel decreto fiscale che accompagnerà la legge di Bilancio: da sole valgono circa 82milioni di euro e fanno parte del pacchetto relativo ai giochi che anche quest’anno sarà determinante per raggiungere gli obiettivi del Fisco.

 

Proroga concessioni Scommesse – Come si legge nella bozza del documento “Al fine di evitare la sospensione della raccolta per tali giochi, si rende necessario prevedere in via legislativa una proroga tecnica limitata ai tempi di svolgimento della nuova gara, con scadenza contestuale all’attribuzione delle nuove concessioni. La proroga avverrà a titolo oneroso per i concessionari. È possibile stimare dalla proroga un’entrata su base annua nell’ordine di 52,8 milioni di euro, considerando che attualmente sono operative n. 5.985 sale e n. 4.836 corner per la raccolta del gioco.

 

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Proroga Bingo – Come per le scommesse “La norma si rende opportuna a seguito della sospensione, da parte del Consiglio di Stato, del Parere obbligatorio da rendere sugli atti di gara. Tale contesto rende tecnicamente impossibile che la nuova Gara venga conclusa nel corso del corrente anno, attesi i tempi tecnici necessari al relativo svolgimento. Conseguentemente è necessario prevedere un nuovo termine per l’indizione della gara; con l’effetto di prorogare le convenzioni di concessioni attualmente in essere ed estendere anche alle concessioni che scadono nel corso dell’anno 2020 la possibilità di partecipare alla gara.

La proroga è prevista a titolo oneroso per i concessionari. È possibile stimare dalla proroga un’entrata su base annua nell’ordine di 17 milioni di euro, considerando che attualmente sono operative n. 195 sale ad invarianza di costo per singola sala a titolo di una tantum, già previsto lo scorso anno.

 

Proroga entrata in funzione AWP –R: L’art. 1 comma 943 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recita: “Con decreto del Ministro dell’economia e delle  finanze è disciplinato il processo di evoluzione tecnologica  degli  apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo  unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno  1931, n. 773. I nulla osta per gli apparecchi di cui al citato articolo 110, comma 6, lettera a), non possono più essere rilasciati dopo il 31 dicembre 2017; tali apparecchi devono essere dismessi entro il 31 dicembre 2019. A partire dal 1º gennaio 2017 possono essere rilasciati solo nulla osta per apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto, prevedendo la  riduzione   proporzionale, in misura non inferiore al 30 per cento, del numero dei nulla osta di esercizio relativi ad apparecchi attivi alla data del 31 luglio 2015, riferibili a ciascun concessionario. Le modalità di tale riduzione, anche tenuto conto della diffusione territoriale degli apparecchi, il costo dei nuovi nulla osta e le modalità, anche   rateali, del relativo pagamento sono definiti con il citato decreto ministeriale”.

La norma collegava la riduzione degli apparecchi (c.d. AWP) all’introduzione graduale nel mercato, da attuare entro il 2019, degli apparecchi di nuova generazione (con gioco da ambiente remoto, c.d. AWPR), stabilendo, in sostanza, che la riduzione del numero dei nulla osta avvenisse tra il 2017 e il 2019.

L’immissione nel mercato della nuova tipologia di apparecchi -AWPR presuppone l’adozione di un decreto ministeriale contenente le regole tecniche di produzione, il cui iter (che  prevede, tra l’altro, la notifica agli Organismi unionali ed un periodo minimo di stand still di 90 giorni dalla notifica) non si è ancora concluso.  Si rende pertanto necessario posporre la data di entrata in funzione degli apparecchi con controllo del gioco da remoto fissando un termine che tiene conto della tempistica stimata per la produzione delle nuove macchine (7/8 mesi). La norma che si propone fissa, quindi, al nono mese successivo alla data di pubblicazione del decreto ministeriale citato la data a partire dalla quale non sarà più possibile rilasciare nulla osta per gli apparecchi di “vecchia generazione” (AWP) e al dodicesimo mese successivo alla medesima data di pubblicazione il termine ultimo per la dismissione dei menzionati apparecchi AWP.

 

Sia la proroga delle concessioni del Bingo e delle Scommesse che la proroga per l’entrata in funzione degli apparecchi collegati da remoto saranno soggette alla verifica dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e della Ragioneria generale dello Stato che ne valuterà gli effetti sull’indebitamento.

 

 

Per contribuire alle casse dello Stato il nuovo anno vedrà la nascita del Registro unico degli operatori del gioco pubblico. Il decreto fiscale collegato alla Manovra prevede:  La norma estende l’obbligo di iscrizione già previsto per gli operatori del settore degli apparecchi da gioco con vincita in denaro (c.d. “Albo R.I.E.S.”), a tutti gli operatori di gioco pubblico. Tale iscrizione, che deve rinnovarsi annualmente, permetterà all’Agenzia di migliorare il proprio presidio sul comparto dei giochi pubblici, con particolare riferimento al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi e alla diffusione del gioco illegale, oltre che rendere possibile un razionale assetto sul territorio dell’offerta di gioco pubblico.

Ai fini dell’iscrizione all’elenco, l’Agenzia dovrà verificare per ogni richiedente il possesso da parte dei richiedenti, delle licenze di Pubblica sicurezza, delle  autorizzazioni e delle concessioni necessarie ai sensi delle specifiche normative di settore e della certificazione antimafia prevista dalla disciplina vigente, nonché dell’avvenuto versamento, da parte dei medesimi, della somma di euro 200,00.

L’esercizio di qualunque attività di gioco, in mancanza dell’iscrizione all’elenco comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria di 10.000 euro e l’impossibilità di iscriversi all’elenco per 5 anni. La norma prevede inoltre che, nel caso in cui un concessionario intrattenga rapporti con soggetti non iscritti in elenco, è prevista una sanzione amministrativa di 10.000 euro e la decadenza dalla Concessione nel caso che tale comportamento venga reiterato per tre volte.

Dal punto di vista finanziario, stimando che nel settore operano circa 100.000 operatori, di cui 40.000 già iscritti al R.I.E.S. (i cui costi annuali di iscrizione ammontano oggi a 150 euro), le maggiori entrate derivanti dalla norma sono quantificabili nell’ordine di 12 milioni di euro all’anno, considerando un costo annuale di iscrizione di 200 euro a operatore, senza considerare l’aumento dell’importo per coloro che sono già iscritti al registro, per tenere conto di una possibile riduzione del numero complessivo degli operatori.

La disposizione prevede inoltre al comma 6 una forma di “ravvedimento operoso” da parte del soggetto, operatore di gioco che regolarizzi il versamento della quota annuale dovuta per l’iscrizione nel registro unico degli operatori di gioco. Dal punto di vista finanziario, non si ritiene di collegare a tale previsione alcun incremento del gettito.

 

 

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