Sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea la decisione della Commissione concernente l’aiuto di stato relativo al regime maltese di imposta sul tonnellaggio e altre misure di aiuto di Stato a favore
Sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea la decisione della Commissione concernente l’aiuto di stato relativo al regime maltese di imposta sul tonnellaggio e altre misure di aiuto di Stato a favore delle società di navigazione e dei loro azionisti.
Malta si impegna a escludere specificamente le navi impiegate principalmente per il gioco d’azzardo/come casinò (casinò galleggianti o crociere casinò) dal funzionamento dell’imposta sul tonnellaggio.
Il regolamento fiscale prevede un’esenzione dall’imposta sul reddito soltanto per i redditi derivanti da «attività di trasporto marittimo». In particolare i pescherecci, le imbarcazioni da diporto, gli impianti fissi d’alto mare, ivi inclusi gli impianti di trivellazione del petrolio non utilizzati per il trasporto marittimo, i rimorchiatori non oceanici, le gru galleggianti non a propulsione autonoma e le navi il cui scopo principale è quello di offrire gioco d’azzardo e/o casinò non beneficiano del regime. Anche le piattaforme mobili e i pontoni non beneficiano delle esenzioni dalla tassazione ordinaria dei redditi. Tutte queste navi pagano semplicemente una tassa di immatricolazione e una tassa annuale in base al loro tonnellaggio, regime denominato di «imposizione sul tonnellaggio» o «imposta sul tonnellaggio» ma che non li esenta dalla tassazione ordinaria dei redditi.
Infatti, le navi (passeggeri) da crociera possono beneficiare del regime maltese di imposta sul tonnellaggio. Malta ha sottolineato che Cipro, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Norvegia, Paesi Bassi e Regno Unito considerano le navi da crociera come navi ammissibili, a condizione che tali navi non siano utilizzate principalmente per giochi d’azzardo/casinò o finalità analoghe non legate al trasporto marittimo.
Inoltre, – si legge – le entrate accessorie derivanti da strutture per scommesse o gioco d’azzardo normalmente offerte ai clienti da navi passeggeri marittime per l’intrattenimento a bordo saranno soggette al tetto massimo previsto.
Le norme del 2012 sulla procedura interna elencano come navi non ammissibili a beneficiare dell’esenzione dall’imposta sul reddito e del trattamento in qualità di «navi il cui scopo principale è quello di offrire giochi d’azzardo e/o casinò e navi analoghe. Di conseguenza la Commissione conclude che i pescherecci, le imbarcazioni da diporto, gli impianti fissi d’alto mare ivi compresi gli impianti di trivellazione del petrolio, le piattaforme mobili, i rimorchiatori non oceanici, le gru galleggianti non a propulsione autonoma, i pontoni, le navi il cui scopo principale è quello di offrire giochi d’azzardo e/o casinò non hanno in pratica beneficiato del regime di imposta sul tonnellaggio, sebbene in teoria fosse a loro disposizione.
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