Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha accolto oggi il ricorso di una ricevitoria contro la revoca della concessione del Lotto disposta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha accolto oggi il ricorso di una ricevitoria contro la revoca della concessione del Lotto disposta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per il mancato versamento di una somma pari ad € 10.725,46.
La mancata corresponsione della predetta somma era dipesa in via esclusiva dalla condotta criminosa di un terzo soggetto, tempestivamente denunciato alla competente autorità giudiziaria e successivamente rinviato a giudizio, tanto che l’attività di indagine svolta in sede penale ha escluso ogni coinvolgimento e responsabilità del concessionario.
Come spiega il Collegio, “posto che l’impugnato provvedimento di revoca risulta essere stato disposto unicamente in ragione dell’omesso versamento di una somma pari ad € 10.725,46, senza dare atto della denuncia dell’evento delittuoso presentata dal titolare della ricevitoria e senza svolgere alcuna valutazione in ordine all’insussistenza dei presupposti per ritenere che l’inadempimento sia dovuto a causa di forza maggiore – manca nel provvedimento impugnato, la concreta valutazione della fattispecie su cui si basa la reazione sanzionatoria.
Di converso l’Amministrazione avrebbe dovuto puntualmente motivare in ordine alle ragioni per cui la ricorrente sarebbe comunque tenuta al pagamento dei corrispettivi delle giocate e, comunque, valutare – a fronte della perdurante pendenza del processo penale avviato nonostante abbia ad oggetto fatti risalenti al 2012 – la possibilità di concedere una rateizzazione del debito nell’ambito della prosecuzione del rapporto concessorio, in alternativa alla revoca della concessione. Coglie, quindi, nel segno la ricorrente quando afferma, con il secondo motivo, che il provvedimento impugnato risulta viziato per difetto di motivazione, in relazione agli articoli 3 e 10 della legge n. 241/1990, perché l’Amministrazione ha revocato la concessione in maniera meccanica, senza tenere nella dovuta considerazione le seguenti circostanze: A) l’evento criminoso denunciato dalla concessionaria; B) la tempestiva individuazione del reo; C) il fatto che le indagini dell’Autorità giudiziaria hanno escluso ogni coinvolgimento del concessionario; D) il fatto che medio tempore, a seguito del decesso della signora Marianna Ceffo, la gestione della ricevitoria sia passata alla figlia, odierna ricorrente; E) la possibilità di rivalersi sull’assicurazione obbligatoria stipulata dalla concessionaria”.
Il Tar ha quindi concluso che il provvedimento di ADM è affetto da vizi formali che dovranno essere emendati in occasione del rinnovo del potere amministrativo.
PressGiochi
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