Il Tar Lazio ha respinto il ricorso di una ricevitoria del Lotto alla quale èra stata disposta la revoca immediata della concessione a causa di quattro ritardati pagamenti dei proventi
Il Tar Lazio ha respinto il ricorso di una ricevitoria del Lotto alla quale èra stata disposta la revoca immediata della concessione a causa di quattro ritardati pagamenti dei proventi del gioco.
Per i ricorrenti, il provvedimento era stato adottato senza una adeguata motivazione e i ritardi nei pagamenti non erano tali da legittimare l’adozione della revoca.
Come ha spiegato invece il Tar Lazio “il ricevitore ha effettuato il versamento dei proventi del gioco del lotto oltre il giovedì della settimana successiva per più di tre volte nel biennio 2014-2015 ed ha esposto che, di seguito alle contestazioni mosse, non sono pervenute controdeduzioni che possano essere ritenute esimenti.
In particolare, il ricevitore ha effettuato cinque versamenti in ritardo di diversi giorni rispetto alla data prevista dalla normativa (20, 15, 7, 8, 4) in un arco temporale di nove mesi (dalla settimana contabile del 30 dicembre 2014 a quella del 22 settembre 2015) e la circolare della Direzione Generale Monopoli di Stato n. 13386 del 31 luglio 2003 ha contemplato, in forza dell’art. 34, comma 9, della legge n. 1293 del 1957, tra le cause di revoca della concessione il fatto che il ricevitore abbia ritardato il versamento per tre volte nel corso di un biennio ed il quarto ritardo si sia verificato entro sei mesi da quello precedente.
Di talché, è consequenziale ritenere che i reiterati versamenti in ritardo, in un limitato arco temporale, hanno fatto venire meno il rapporto fiduciario, fondamentale nel rapporto concessorio, e che, attesa la gravità della violazione, non è prevista una gradualità della sanzione, ma esclusivamente la sanzione della revoca”.
PressGiochi
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
28
|
1
|
2
|
3
|
|||
4
|
7
|
8
|
9
|
10
|
||
15
|
16
|
17
|
||||
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
|
30
|
1
|