25 Novembre 2024 - 00:14

Lotto. Tar Catania: AAMS adotti un provvedimento motivato prima di revocare una concessione

Nel revocare una concessione del Lotto, l’Amministrazione dei Monopoli deve specificare le ragioni in un provvedimento adeguatamente motivato rendendo conto della gravità del comportamento della ricevitoria, tale da

17 Febbraio 2015

Nel revocare una concessione del Lotto, l’Amministrazione dei Monopoli deve specificare le ragioni in un provvedimento adeguatamente motivato rendendo conto della gravità del comportamento della ricevitoria, tale da comportare l’adozione della revoca. Con queste le parole il Tar Catania ha accolto quest’oggi il ricorso presentato da una ricevitoria di Caltagirone contro la revoca della concessione imposta da AAMS.

Come ha ricordato il giudice, “l’episodio causativo della revoca debba avere una indubbia valenza negativa tale da incidere sul rapporto fiduciario tra AAMS e la titolare della concessione, sì da impedire la prosecuzione di detto rapporto e giustificare l’esercizio del potere disciplinare dell’Azienda dei Monopoli a salvaguardia dell’interesse pubblico e dell’immagine dell’Amministrazione finanziaria. Se così è, non vale invocare quale che sia buona fede né la non proporzionalità della sanzione, stante l’oggettiva gravità della vicenda e la rilevanza dell’interesse pubblico coinvolto, rispetto al quale la posizione della concessionario in riferimento agli addebiti accertati si appalesa certamente recessiva… è evidente come la vendita dei generi di monopoli sia accompagnata da un regime improntato ad una particolare severità e che il concessionario sia investito di specifiche responsabilità di guisa che ogni fatto costituente violazione di tale dovere di “fedeltà commerciale” può ben dare luogo, una volta accertata l’esistenza dei presupposti di fatto e di diritto, alla irrogazione della massima sanzione disciplinare costituita dalla revoca della licenza di rivendita dei generi di monopolio”.

Tuttavia nel caso in esame “l’amministrazione, da un lato, non ha mostrato di avere effettuato, ai predetti fini, alcuna valutazione in ordine alle circostanze del caso concreto, invero caratterizzate da una certa peculiarità, come esposto in ricorso e comprovato dalla documentazione in atti, dall’altro, ha sostanzialmente ritenuto che la revoca fosse, comunque, un effetto quasi automaticamente conseguente all’abitualità della violazione della medesima norma… la normativa relativa alle rivendite di generi di monopolio é tutta incentrata al rigoroso rispetto dei termini di adempimento degli obblighi a carico del titolare della privativa.

Sul punto, se è pur vero che il ritardo dei complessivi quattro versamenti determina, di per sé ed ex lege, la violazione abituale della norme relative alla gestione e al funzionamento delle rivendite, non è altrettanto condivisibile l’assunto dell’Amministrazione (probabilmente mutuato dalle disposizioni contenute nelle circolari ministeriali, non versate in giudizio), secondo il quale, al contrario – così come emerge dal provvedimento impugnato, nonché dalle diffide al pagamento per i predetti ritardi -, dalla detta inosservanza “abituale” consegua “necessariamente” la revoca della concessione.

A titolo esemplificativo, per determinare un principio omogeneo di gravità, l’Amministrazione potrà riferirsi all’entità degli importi non corrisposti (magari relazionandoli al reddito dell’impresa), al numero complessivo o alla continuità delle violazioni, ai giorni di ritardo o, ancor più semplicemente, al superamento del numero delle violazioni minime contenute per concretizzare l’abitualità; valutazioni, queste, da eventualmente verificare di volta in volta, poiché, sempre a titolo esemplificativo, cinque ritardi di un sol giorno non sembrano poter configurare un ragionevole pregiudizio per l’Amministrazione, tale da determinare la grave sanzione della revoca della concessione.

In assenza, quindi, di una specifica motivazione nel provvedimento in ordine alla predetta “gravità” (si tratta di complessivi sei ritardi, tra i sei e i ventinove giorni), il ricorso si appalesa fondato, e come tale va accolto, fatto salvo il potere dell’Amministrazione di adottare un provvedimento adeguatamente motivato, che renda contezza della gravità del comportamento del ricorrente, tale da comportare la revoca della concessione”.

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