Il Tribunale amministrativo della Lombardia ha accolto il ricorso di una ricevitoria alla quale l’amministrazione aveva revocato la licenza per mancati versamenti dei proventi del Lotto. Ma per il Tar
Il Tribunale amministrativo della Lombardia ha accolto il ricorso di una ricevitoria alla quale l’amministrazione aveva revocato la licenza per mancati versamenti dei proventi del Lotto. Ma per il Tar Milano, l’amministrazione non ha in alcun modo evidenziato nei provvedimenti di revoca elementi tali da far ritenere grave la violazione commessa. Inoltre i provvedimenti impugnati, oltre a presentare una motivazione del tutto incerta in ordine al loro presupposto giuridico, neppure si correlano ad una situazione di fatto idonea ad integrare, in base al quadro normativo e negoziale di riferimento, una causa di decadenza dalla titolarità della rivendita generi di monopolio e di revoca della concessione della ricevitoria del lotto.
Il Tribunale evidenza il fatto che nel caso di specie non è stata contestata la commissione di più fatti di ritardato versamento, ma solo un episodio di mancato versamento riconducibile alla cifra di 125 euro.
Per il giudice lombardo “il riferimento – adottato nei provvedimenti di revoca e decadenza – agli artt. 28 e 34 n. 1 della legge 1957, n. 1293, non trova alcun supporto in dati oggettivi accertati dall’amministrazione. Le norme citate prevedono la revoca della gestione delle rivendite in caso di violazione dell’obbligo della gestione personale o in caso di abbandono del servizio; nondimeno, nessuna di queste due circostanze è stata contestata alla ricorrente, sicché il riferimento alle norme indicate risulta del tutto ingiustificato e, pertanto, inidoneo a supportare le determinazioni gravate.
Anche il richiamo all’art. 34 n. 9 della legge 1957, n. 1293 non fornisce un coerente supporto giuridico alla revoca e alla decadenza, poiché consente l’adozione di tali provvedimenti in caso di violazione abituale delle norme relative alla gestione ed al funzionamento delle rivendite, con la precisazione che “l’abitualità si realizza quando, dopo tre trasgressioni della stessa indole commesse entro un biennio, il rivenditore ne commetta un’altra, pure della stessa indole, nei sei mesi successivi all’ultima delle violazioni precedenti”.
Nel caso di specie non sussiste l’abitualità della violazione delle norme che disciplinano la gestione della rivendita, poiché dalla documentazione prodotta risulta una sola contestazione, relativa al mancato versamento dei proventi del gioco per un importo complessivo di Euro 125,20”.
Il Tar ha così dichiarato fondate le censure e accolto il ricorso.
PressGiochi
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