24 Novembre 2024 - 20:26

Lotto: revoca legittima se gli incassi non raggiungono la soglia minima

Lo ha stabilito quest’oggi il Tar Lazio esprimendosi in merito al ricorso di un ricevitore romano che contestava la revoca della concessione da parte di ADMper il mancato raggiungimento dlla

04 Settembre 2015

Lo ha stabilito quest’oggi il Tar Lazio esprimendosi in merito al ricorso di un ricevitore romano che contestava la revoca della concessione da parte di ADMper il mancato raggiungimento dlla soglia minima degli incassi. Il ricorrente, inoltre, contestava il fatto che l’amministrazione non avesse considerato le osservazioni prodotte dall’imprenditore violando la legge 241 del 1990.

“La revoca della concessione – ha chiarito il giudice amministrativo – è stata disposta, perché negli anni 2013 e 2014 la ricevitoria aveva realizzato incassi in misura inferiore alla soglia minima di euro 26.746,27 (e, in particolare, euro 24.498,00 nell’anno 2013 e euro 15.139,00 nell’anno 2014).

Inoltre le osservazioni prodotte dal ricorrente a seguito della ricezione della comunicazione di avvio del procedimento, non sono state considerate da ADM perché inviate oltre il termine stabilito per le controdeduzioni. Le predette osservazioni – continua – con avrebbero potuto comunque incidere sull’esito del procedimento, sia perché i problemi familiari indicati dal ricorrente (peraltro mai comunicati all’Amministrazione ai fini dell’applicazione dell’art. 33 della legge n. 1293/1957) non hanno mai determinato un’interruzione dell’attività della rivendita e ben avrebbero potuto essere fronteggiati con la nomina di un coadiutore ai sensi dell’art. 18 della legge n. 1293/1957.

 

La ratio sottesa ai decreti direttoriali del 2003 e del 2007 – ha concluso il giudice – è quella di mantenere attive le sole ricevitorie che siano effettivamente funzionali alla organizzazione (e alla razionalizzazione) della rete di raccolta del gioco del sicché la revoca della concessione può essere disposta in presenza di un trend negativo della raccolta del gioco del lotto.

Il provvedimento impugnato è stato adottato in esecuzione della puntuale disciplina, relativa al potere di revoca della concessione per mancato raggiungimento del livello minimo di raccolta delle giocate, posta dall’art. 1, ultimo cpv., del contratto di concessione stipulato il 25 ottobre 2012, che recepisce la soglia minima di euro 26.746,27, sia perché le considerazioni svolte dal ricorrente ai sensi dell’art. 10 della legge n. 241/1990, non inducono a ritenere che nel caso in esame il potere di revoca non sia stato correttamente esercitato”.

 

PressGiochi

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