La legge non viata di istituire una nuova rivendita del gioco del lotto in una struttura diversa da quella tipizzata dall’amministrazione dei monopoli. La conferma arriva oggi dal Tar Lazio
La legge non viata di istituire una nuova rivendita del gioco del lotto in una struttura diversa da quella tipizzata dall’amministrazione dei monopoli. La conferma arriva oggi dal Tar Lazio che si è espresso sul caso di una rivendita posta all’interno di un albergo di grandi dimensioni.
Come ha ricordato il Collegio, “la l. 23.12.1994, n. 724, affida al Ministro delle finanze, con proprio decreto, a provvede a fissare l’allargamento della rete di raccolta del gioco del lotto in modo che entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge sia raggiunto il numero di 15.000 punti di raccolta e che successivamente sia estesa a tutti i tabaccai che ne facciano richiesta entro il 1° marzo di ogni anno, purché sia assicurato un incasso medio annuo da stabilire con decreto del Ministro delle finanze, di intesa con le organizzazioni sindacali dei rispettivi settori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, salvaguardando l’esigenza di garantire la presenza nelle zone periferiche del Paese. Sulla base delle domande presentate il Ministro delle finanze, con propri decreti, definisce il piano di progressiva estensione della rete a tutti i tabaccai richiedenti entro il 31 dicembre di ogni anno […]”.
La norma, non istituisce alcuna distinzione fra categorie di tabaccai al fine della richiesta e dell’ottenimento di concessioni per la raccolta di scommesse relative al gioco del lotto…
tutti i decreti citati (dall’amministrazione resistente, ndr.) sono anteriori al d.m. n. 38/2013 che ha ridefinito il perimetro della rete di vendita dei prodotti da fumo, equiordinando ai luoghi storicamente ritenuti idonei ad ospitare le rivendite speciali anche le sale bingo e, soprattutto, i “bar di struttura alberghiere di significativa dimensione e importanza”.
In definitiva, – ha concluso il giudice amministrativo, sia la lettera che la ratio della normativa primaria non ostano all’istituzione di un punto di raccolta del gioco del lotto in rivendite speciali diverse da quelle enumerate nelle fonti secondarie indicate dall’amministrazione. Ne consegue che il diniego impugnato e gli atti presupposti, debbono essere annullati”.
PressGiochi
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