Lotto: le inefficienze delle banche non tutelano il ricevitore dal rischio di revoca della concessione
“Ai fini della revoca della concessione è idoneo il mero ritardo nei versamenti, ed eventuali inefficienze degli istituti di credito non possono giustificare il comportamento dei ricevitori”. Con queste parole
10 Luglio 2019
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“Ai fini della revoca della concessione è idoneo il mero ritardo nei versamenti, ed eventuali inefficienze degli istituti di credito non possono giustificare il comportamento dei ricevitori”.
Con queste parole il Consiglio di Stato ha accolto l’appello dei Monopoli di Stato contro la sentenza del Tar relativa ad un ricevitore al quale era stata revocata la concessione del gioco del lotto per aver tardato di pagare per ben sette volte i proventi del lotto.
Il reiterato comportamento del ricevitore lo aveva reso di fatto inaffidabile agli occhi dell’amministrazione.
Infatti, come ha ricordato Palazzo Spada, “nella Circolare n.04/9108 del 16 luglio 1996 – in base alle quali se, dai rendiconti settimanali, risulta che il ricevitore abbia ritardato il versamento dei proventi del gioco, rispetto ai termini previsti dall’art. 24 del d.P.R. n. 303 del 1990, per più di tre volte in un biennio ed il quarto ritardo si sia verificato entro sei mesi da quello precedente, si procede alla revoca della concessione”.
Nel caso in oggetto sono stati riscontrati ben sette ritardi nell’anno…