Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha accolto il ricorso di una ricevitoria del Lotto contro la quale ADM aveva disposto la revoca della concessione per ritardati pagamenti. In realtà
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha accolto il ricorso di una ricevitoria del Lotto contro la quale ADM aveva disposto la revoca della concessione per ritardati pagamenti.
In realtà la ricevitoria aveva saltato un pagamento a causa di una avvenuta rapina che aveva impedito al concessionario di adempiere ai propri doveri.
Come ha anche spiegato il tribunale pur riconoscendo l’ampia discrezionalità cui è dotata l’amministrazione nei casi di mancato pagamento delle giocate del Lotto, “l’Amministrazione, nella valutazione della gravità dell’inadempimento del concessionario, non può omettere di prendere in considerazione le circostanze ivi riferite laddove non abbia fatto ricorso ai mezzi consentiti dall’ordinamento al fine di contestarne la veridicità.
Posto che la normativa di riferimento conferisce all’Amministrazione un potere discrezionale in ordine alla scelta della sanzione da applicare al concessionario che si renda colpevole di trasgressioni nella gestione delle ricevitorie, non può dunque darsi ingresso ad alcuna automaticità della revoca della concessione in caso di omesso versamento di quanto dovuto, essendo invece l’Amministrazione sempre tenuta a valutare i singoli casi individuando, nell’esercizio del proprio potere discrezionale, la sanzione più adeguata da applicare, da commisurarsi alla gravità della condotta, tenuto conto che la revoca della concessione costituisce la misura più severa ed afflittiva, che va dunque applicata, nel rispetto del principio di proporzionalità, ai casi più gravi, sulla base di una adeguata motivazione che dia conto delle relative ragioni.
Tanto illustrato, rileva il Collegio che la contestata revoca della concessione è stata disposta facendo esclusivo riferimento agli artt. 1 e 2 del contratto di concessione, senza tuttavia contenere alcuna valutazione della fattispecie concreta e, in particolare, del fatto che l’inadempimento possa essere dipeso da un fatto non imputabile al debitore, per essersi verificato un caso di forza maggiore.
È stata in tal modo omessa la doverosa valutazione della gravità dell’inadempimento e la conseguente gradazione della sanzione applicabile, in contrasto con quanto previsto dalla disciplina di riferimento”.
PressGiochi
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