Distanze: il Tar Ancona conferma la legge regionale sul gioco Ferrara. In consiglio la proposta del consigliere Fochi (M5S) per incentivi ai locali no-slot La normativa primaria non vieta l’istituzione
La normativa primaria non vieta l’istituzione di un punto di raccolta del gioco del lotto in rivendite speciali diverse da quelle enumerate nelle fonti indicate dall’amministrazione dei Monopoli di Stato.
Lo ha affermato il Tar del Lazio accogliendo il ricorso di un esercente che aveva chiesto ad ADM l’apertura di una ricevitoria del Lotto.
Come ha ricordato il giudice: “i decreti di AAMS non prevedono la possibilità di istituzione di punti di raccolta del lotto presso stazioni di servizio ubicate su strade comunali, posto che il legislatore ha mostrato di non ritenere un numerus clausus quello dell’enumerazione dei luoghi ove è possibile svolgere attività del genere, allo scopo di ampliare la rete dei punti di vendita dei prodotti del gioco del Lotto”.
Il giudice ha ricordato anche che la norma primaria che regola la materia in esame, è costituita dall’art.33, comma 1, della l. 23.12.1994, n. 724, come modificato dall’art. 19, della l.27.12.1997, n. 449, secondo cui “1. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, provvede a fissare in anticipo sui tempi previsti dal comma 2 dell’ articolo 5 della legge 19 aprile 1990, n. 85, l’allargamento della rete di raccolta del gioco del lotto in modo che entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge sia raggiunto il numero di 15.000 punti di raccolta e che successivamente sia estesa a tutti i tabaccai che ne facciano richiesta entro il 1° marzo di ogni anno, purché sia assicurato un incasso medio annuo da stabilire con decreto del Ministro delle finanze, di intesa con le organizzazioni sindacali dei rispettivi settori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, salvaguardando l’esigenza di garantire la presenza nelle zone periferiche del Paese. Sulla base delle domande presentate il Ministro delle finanze, con propri decreti, definisce il piano di progressiva estensione della rete a tutti i tabaccai richiedenti entro il 31 dicembre di ogni anno”.
PressGiochi
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