Il Consiglio di Stato ha emesso da poco il proprio parere nell’ambito di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso il diniego di istanze di rilascio di un punto
Il Consiglio di Stato ha emesso da poco il proprio parere nell’ambito di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso il diniego di istanze di rilascio di un punto di raccolta del gioco del lotto, avanzate da diverse società titolari di concessioni per la commercializzazione del gioco pubblico a terra.
Le ricorrenti – spiega l’avv. Stefano Sbordoni – impugnavano i provvedimenti con i quali venivano respinte le istanze di rilascio di un punto di raccolta del gioco del lotto. Queste ultime, pur riconoscendo che la normativa nazionale vigente in materia di rilascio delle concessioni del gioco del lotto “è una chiara espressione di volontà del legislatore di riservare le suddette concessioni ad una determinata categoria di operatori economici, nello specifico i rivenditori di generi di monopolio”, sostenevano che questa era in contrasto con i principi sanciti dall’Unione europea in tema di concorrenza, libera prestazione dei servizi e non discriminazione, dal momento che sembrava precludere ad altri soggetti interessati la possibilità e l’opportunità di accesso a una attività economica.
Di fatto le ricorrenti contestavano le limitazioni di accesso all’attività economica della raccolta del gioco del lotto, imposte dalla normativa in vigore attraverso la riserva a favore dei gestori di generi di monopolio, rilevando che tale normativa potrebbe invece perseguire l’obiettivo di espansione dei giochi e di incremento delle entrate fiscali, in contrasto con la normativa europea che sostiene, di contro, obiettivi di pubblico interesse quali la limitazione delle occasioni del gioco e la lotta alla criminalità a tutela del consumatore, nonché in contrasto con i principi di concorrenza e di libera iniziativa economica pure sanciti dall’Unione. In forza di ciò i concessionari delle scommesse richiedevano anche il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.
Sotto altro profilo, ad avviso delle società ricorrenti, le norme primarie (id est l’art. 12 della legge 2 agosto 1982, n. 528, l’art. 20, comma 1, del d.P.R. 7 agosto 1990, n. 303, l’art. 33, c. 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724) nella parte in cui riservavano ai soli titolari di rivendite di generi di monopolio il diritto di raccolta del gioco del lotto, sarebbero in contrasto anche con le norme della Costituzione italiana sul divieto di discriminazione (art. 3), la libertà di iniziativa economica (art. 41) e l’obbligo di conformarsi ai vincoli derivanti dal diritto comunitario (art. 117). Nel replicare ai motivi delle ricorrenti l’Amministrazione respingeva le censure avanzate nel gravame affermando che “il diniego opposto dall’Amministrazione alle succitate richieste trova la sua giustificazione nel fatto che istanze della specie possono essere presentate esclusivamente da titolari di rivendite di tabacchi, requisito soggettivo di cui le società ricorrenti non erano in possesso”. Ciò sicuramente corrisponde al vero. Ed ancora, l’Amministrazione deduceva quanto segue:
1) “le argomentazioni dei ricorrenti risultano affette da insanabile contraddittorietà, laddove, in relazione a tali obiettivi, gli stessi avanzano, nella sostanza pretese che tenderebbero ad aumentare la rete di gioco relativa al lotto in modo esponenziale ed incontrollato”.
2) “Le rivendite di prodotti del tabacco costituiscono una rete di concessionari che, pur capillare nel territorio dello Stato, è soggetta al controllo dell’Amministrazione pubblica, sotto diversi punti di vista. Tale peculiarità consente, quindi di perseguire proprio gli obiettivi che (……) la giurisprudenza amministrativa pone a base della compatibilità della legislazione nazionale con diritto dell’Unione (limitazione delle occasioni di gioco, lotto alla criminalità, tutela del consumatore).”
3) ed ancora esisterebbe “l’esigenza di salvaguardare l’equilibrio del sistema, essendo di tutta evidenza l’«inopportunità» di una estensione illimitata della rete a qualsivoglia soggetto richiedente, ed inoltre, svolgendo i rivenditori già altre attività affidate loro dallo Stato ed avendo licenze di esercizio rilasciate dalla scrivente Amministrazione, gli stessi potrebbero risultare più agevolmente controllabili.”.
Quindi secondo ADM non vi sarebbe alcun contrasto tra la normativa italiana che individua le regole per la commercializzazione del gioco del lotto ed i principi del Trattato della Comunità Europea.
Di interessante – conclude l’avvocato – in questo parere interlocutorio (il Consiglio di Stato non ha espresso nessun parere in quanto ha invitato l’Amministrazione ad inviare alla difesa dei ricorrenti la copia della relazione istruttoria) appaiono i rilievi di ADM quando parla di esigenza di salvaguardare l’equilibrio del sistema della raccolta del gioco del lotto. Sebbene questa affermazione si possa condividere, è necessario che lo Stato in generale, ed ADM in particolare (essendo deputata ex lege all’organizzazione dei giochi e delle scommesse) prestino più ascolto alle esigenze del mercato, che sempre più vorrebbe una rete uniforme e multifunzionale. A comprova di ciò coloro che hanno minato le basi del sistema concessorio delle scommesse ora hanno proiettato le loro ambizioni sul lotto con l’obiettivo di poterlo offrire anche nei punti di vendita che non fanno parte della rete legale. Sarebbe opportuno valutare, onde evitare di prestare il fianco costruendo inutili muri, nella nuova gara per la rete terrestre l’opzione che i nuovi concessionari possano come gestori (sulla scia di quanto è stato fatto nel settore degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento) offrire tutto il gioco, cosicché nessuno abbia artefatti alibi per non partecipare.
PressGiochi
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
28
|
1
|
2
|
3
|
|||
4
|
7
|
8
|
9
|
10
|
||
15
|
16
|
17
|
||||
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
|
30
|
1
|