La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un esercente colpevole di aver venduto nel proprio esercizio le famose lotterie associate in genere alle cartoline o ad altri
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un esercente colpevole di aver venduto nel proprio esercizio le famose lotterie associate in genere alle cartoline o ad altri prodotti da promuovere, non autorizzate da AAMS. Nel ritenere configurato il reato di cui agli arti. 56 e 515 cod.pen. contestato al capo a) dell’imputazione, ha rilevato come alcuni dei tagliandi (non ricompresi tra le lotterie autorizzate dall’A.A.M.S., da cedersi a titolo gratuito e già scaduti di validità) fossero esposti al pubblico perché in vetrina con tutti gli altri e che tale circostanza, unitamente alla non facile lettura del regolamento, integrasse l’ipotesi tentata del reato di frode nell’esercizio del commercio.
Come spiega la Cassazione, “La Corte territoriale ha fatto, quindi, buon governo del consolidato principio di diritto, secondo cui anche la semplice esposizione della merce sui banchi di vendita, indipendentemente dal concreto contatto con la clientela, può integrare il tentativo di frode in commercio in concorso degli altri elementi specificamente attinenti all’oggetto di tale offerta, trattandosi di condotta idonea e diretta in modo non equivoco alla vendita della merce ai potenziali acquirenti.
Si è precisato che l’esposizione di merce presso un negozio destinato all’esercizio dell’attività di vendita integra il tentativo di frode nell’esercizio del commercio in quanto configura condotta che, per il luogo di esposizione della merce, si risolve in un’offerta al pubblico costituente concreta proposta contrattuale; tale condotta è, pertanto, pienamente idonea e diretta in modo non equivoco alla conclusione del contratto finale, e quindi alla consumazione della frode commerciale di cui all’art. 515 cod. pen.”.
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