23 Novembre 2024 - 06:22

Lotteria degli scontrini: costerà 80 mln nel 2023

Il contributo sotto forma di credito d’imposta a favore degli esercenti del commercio al dettaglio e delle attività assimilate per i costi sostenuti per l’adeguamento tecnico dei registratori telematici per

28 Novembre 2022

Il contributo sotto forma di credito d’imposta a favore degli esercenti del commercio al dettaglio e delle attività assimilate per i costi sostenuti per l’adeguamento tecnico dei registratori telematici per consentire la lotteria degli scontrini “istantanea” costerà allo Stato 80 milioni di euro nel 2023.

Ad affermarlo la relazione tecnica del servizio di bilancio dello Stato che spiega che la disposizione di cui al comma 1 comporta nuovi oneri per il bilancio dello Stato pari a 80 milioni di euro per l’anno 2023. Al fine del calcolo dei predetti oneri si è tenuto conto del valore massimo del contributo utilizzabile – 50 euro – e del numero dei registratori telematici (RT) che sono attivi alla data del 2 novembre 2022 ovvero dei punti cassa collegati ai server-RT sempre attivi alla data del 2 novembre 2022 (utilizzati dai soggetti con più di 3 punti cassa presso ogni punto vendita).

L’articolo 8  del Decreto aiuti quater riconosce al comma 1, per l’anno 2023, un credito d’imposta a favore dei soggetti passivi IVA obbligati alla memorizzazione e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri ai fini dell’adeguamento degli strumenti utilizzati per la predetta memorizzazione e trasmissione dei dati alla nuova disciplina della lotteria degli scontrini (articolo 18, comma 4-bis, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36).
Nello specifico, il contributo è pari al 100 per cento della spesa sostenuta, per un massimo di euro 50 per ogni strumento e in ogni caso nel limite di spesa di euro 80 milioni di euro per l’anno 2023. La norma chiarisce che il contributo è concesso sotto forma di credito d’imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione.
Al credito d’imposta non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il suo utilizzo è
consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’adeguamento degli strumenti. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definiti le modalità attuative, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell’agevolazione e per il rispetto del limite di spesa previsto. Il comma 2 provvede agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 80 milioni per l’anno 2023, ai sensi dell’articolo 15.

 

PressGiochi

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