L’art. 32 della legge di Stabilità prevede la revisione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria. In merito, si prevede un incremento di spesa non superiore a 800 milioni di euro
L’art. 32 della legge di Stabilità prevede la revisione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria. In merito, si prevede un incremento di spesa non superiore a 800 milioni di euro annui per la prima revisione, si definiscono nuove norme procedurali, anche a regime, e si istituisce una Commissione nazionale per l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e la promozione dell’appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale. Termine, per la medesima revisione, di 60 giorni decorrenti dall’entrata in vigore della presente legge.
In particolare il comma 2, dell’art. 32, conferma quella stabilita dall’art. 5 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, con la sola eccezione della soppressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti (il citato articolo 5 è abrogato dal comma 2 in oggetto).
Il comma 2 abroga anche la parte del citato art. 5 del decreto-legge n. 158 che pone, per la revisione dei livelli essenziali: un prioritario riferimento alla “riformulazione” dell’elenco delle malattie croniche e di quelle rare; uno specifico riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia.
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