E’ stata pubblicata sul BURL n. 19 supplemento 8 maggio 2015 la legge regionale 6 maggio 2015, n. 11, portante modifiche: alla legge regionale 21 ottobre 2013, n. 8 (Norme
E’ stata pubblicata sul BURL n. 19 supplemento 8 maggio 2015 la legge regionale 6 maggio 2015, n. 11, portante modifiche:
La legge approvata dal consiglio regionale lombardo a fine aprile, prevede in primis, l’equiparazione tra rinnovi contrattuali e nuove installazioni delle sale giochi, quindi anche i contratti già in essere quando andranno in scadenza e saranno rinnovati dovranno rispettare le distanze dei 500 metri dai luoghi sensibili che la legge n. 8 già individua. L’altra novità prevede che tutte le modifiche strutturali e di ampliamento delle sale giochi dovranno essere soggette a permessi a costruire, quindi due nuove misure per rendere più difficile la diffusione delle slot e del gioco d’azzardo.
Le altre novità riguardano l’installazione di nuove apparecchiature per il gioco d’azzardo elettronico (che viene esclusa dalle procedure di Scia/Dia) e la sanzione pecuniaria fissa a 15mila euro con sigillo dell’apparecchio per chi viola le distanze minime dai luoghi sensibili.
La legge pubblicata nel Burl dell’8 maggio entra in vigore dopo 15 giorni da detta data, per espressa previsione dello statuto regionale, e potrebbe portare nel giro di 12-18 mesi alla scomparsa totale degli apparecchi da gioco sul territorio regionale, con un prevedibile perdita di introiti erariali di circa 900 milioni di euro.
Art. 1
(Modifiche alla l.r. 8/2013)
‘1.bis Ai fini della presente legge per nuova installazione s’intende il collegamento degli apparecchi di cui al comma 1 alle reti telematiche dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli in data successiva alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1 relativa alla determinazione della distanza da luoghi sensibili.
1 ter. Sono equiparati alla nuova installazione:
1 quater. È comunque sempre ammessa, nel corso di validità del contratto per l’utilizzo degli apparecchi per il gioco d’azzardo lecito già installati, la sostituzione dei medesimi per vetustà o guasto.’;
‘6 bis. Su ogni apparecchio di cui all’articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931 deve essere indicata, in modo che risulti chiaramente leggibile:
‘1. La nuova installazione di apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931 in violazione della distanza determinata con la deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 5, comma 1, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa di 15.000 euro per ogni apparecchio e la chiusura del medesimo mediante sigilli da rimuovere in caso di ricollocazione nel rispetto della distanza.’;
‘1 bis. L’inosservanza delle disposizioni contenute nel regolamento regionale 16 dicembre 2014, n. 5 (Regolamento per l’accesso alle aree e ai locali per il gioco d’azzardo lecito, in attuazione dell’art. 4, comma 10, della l.r. 21 ottobre 2013, n. 8), comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di 500 a un massimo di 5.000 euro, secondo quanto previsto dal regolamento di cui al presente comma e in base ai criteri di cui all’articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
1 ter. Fatte comunque salve le sanzioni previste dai commi 1 e 1 bis, la violazione dell’obbligo di cui all’articolo 5, comma 6 bis, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa di 500 euro. La medesima sanzione si applica anche nell’ipotesi in cui sia stata indicata una data non veritiera di collegamento alle reti telematiche di cui all’articolo 5, comma 1 bis.’;
‘5. A partire dagli esercizi successivi al 2015 sono annualmente aggiornati con legge di approvazione del bilancio i dati relativi alle minori o maggiori entrate di cui al comma 4 e gli eventuali scostamenti delle minori rispetto alle maggiori entrate sono ricondotti nell’ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio.’.
Art. 2
(Modifiche agli articoli 33, 41 e 52 della l.r. 12/2005)
‘3 ter. Gli interventi edilizi di cui all’articolo 27 finalizzati alla realizzazione o all’ampliamento di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono subordinati a permesso di costruire. Ai fini del rilascio del permesso di costruire, il comune, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 36, provvede alla verifica del limite della distanza da luoghi sensibili previsto dall’articolo 5, comma 1, della legge regionale 21 ottobre 2013, n. 8 (Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico).’;
‘3 ter. I mutamenti di destinazione d’uso di immobili, anche non comportanti la realizzazione di opere edilizie, finalizzati alla realizzazione o all’ampliamento di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono subordinati a permesso di costruire. Ai fini del rilascio del permesso di costruire, il comune, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 36, provvede alla verifica del limite della distanza da luoghi sensibili previsto dall’articolo 5, comma 1, della l.r. 8/2013′.
Art. 3
(Modifiche all’articolo 74 della l.r. 6/2010)
‘1 bis. L’installazione di apparecchi per il gioco lecito di cui all’articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), è subordinata al rilascio dell’autorizzazione ai sensi degli articoli 86 o 88 dello stesso regio decreto.’.
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