Bisogna considerare quali servizi siano effettivamente forniti, non importa il tipo di autorizzazione posseduta o la qualificazione formale del contratto con gli utilizzatori dei locali destinati all’attività
Secondo la Ctr Veneto, il noleggio di go-kart a scopo agonistico e/o sportivo è soggetta all’imposta sugli intrattenimenti. L’attività in questione, infatti, si configura come “intrattenimento”, più che come “grande attrazione”: da qui, la soggezione al tributo in questione.
Questo il contenuto della sentenza n. 905 depositata il 20 luglio 2021.
I fatti in causa
La Dp di Vicenza dell’Agenzia delle entrate – come riporta FiscoOggi.it – notificava ad una srl un avviso di accertamento ed un avviso di intimazione con cui veniva rettificata la dichiarazione Iva relativa ad un determinato anno e veniva richiesto il pagamento dell’imposta sugli intrattenimenti per il medesimo periodo di imposta, per avere la società contribuente ritenuto di assoggettare le proprie prestazioni all’aliquota Iva del 10% invece di quella ordinaria del 20%, nonché di averle considerate esenti dall’imposta sugli intrattenimenti in quanto “spettacolo viaggiante” e non quali “noleggio di go-kart”.
La vertenza
La srl insorgeva contro tali atti impositivi, proponendo separati ricorsi alla Ctp di Vicenza e chiedendone l’annullamento.
I giudici vicentini concordavano con la prospettazione della compagine ed accoglievano il ricorso.
L’ufficio, quindi, proponeva gravame, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado, con la declaratoria di legittimità degli atti impugnati; la srl, di contro, opponeva la correttezza del deliberato di prime cure.
La decisione
Nell’accogliere l’appello dell’ufficio, la Ctr Veneto osserva come fosse stata la stessa srl a qualificare, negli studi di settore, la propria attività come “attività di noleggio”.
In ogni caso, continua il Collegio regionale, l’attività svolta dalla società non è qualificabile come “spettacolo”, bensì come “intrattenimento”, il quale comporta un ruolo attivo dell’utilizzatore, ossia la guida del mezzo.
Ai fini fiscali, inoltre, inferisce il Collegio veneto, deve aver rilievo non tanto l’autorizzazione amministrativa in possesso della società, quanto la reale tipologia di servizi dalla stessa forniti e non è rilevante la qualificazione formale data dalla contribuente al contratto stipulato con gli utilizzatori della struttura dalla stessa gestita.
Inoltre, osserva la Ctr, la normativa richiamata dall’appellata escludeva le strutture di carattere agonistico e sportivo dalle “grandi attrazioni” e la documentazione di promozione e delle tariffe della società indicava tra le tipologie di servizi offerti “qualifiche” e “competizioni”.
Infine, dirimente per la Commissione adita era l’osservazione che i go-kart non potessero di norma circolare all’esterno dei circuiti ad esso dedicati per evidenti motivi di sicurezza: quindi, non corrispondeva al vero l’assunto, sollevato dalla società, sul fatto che il noleggiante avrebbe potuto disporre del mezzo a proprio piacimento.
Conclusioni
Dalle considerazioni che precedono, la Ctr ritiene, pertanto, che la srl appellata gestisca una struttura di noleggio go-kart a carattere sportivo e/o agonistico e che, quindi, sia esclusa dal novero delle “grandi attrazioni” per rientrare in quella dell’intrattenimento, con consequenziale soggezione all’imposta in argomento.
Si ricordi, in proposito, che l’intrattenimento comprende le attività che presentano un prevalente aspetto ludico, di puro divertimento ed implica, come premesso, la partecipazione attiva all’evento; diversamente, lo spettacolo è caratterizzato dalla partecipazione prevalentemente passiva dello spettatore all’evento rappresentato, che assume anche una connotazione culturale.
Quanto alle attività assoggettate all’imposta sugli intrattenimenti, bisogna fare riferimento alla Tariffa allegata al Dpr n. 640/1972 che, infatti, tra le varie attività elencate, annovera anche il noleggio di go-kart.
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